[08/06/2012] News

La Via non è il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione dell'opera

La valutazione di impatto ambientale (Via) non è il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione in un impianto di produzione di energia eolica.
Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Tar) - con sentenza 4 giugno 2012, n. 1177 - in riferimento al provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, Servizio 2/VAS -V.I.A. che ha come oggetto il progetto per la realizzazione di un impianto eolico.

Con tale provvedimento la Regione ha espresso un parere di compatibilità ambientale negativo sul progetto per la realizzazione dell'impianto eolico" Monreale Galiello".
Per questo la società intenzionata alla costruzione ha impugnato il parere negativo.

La Via ha la funzione di individuare, descrivere e valutare gli effetti che un progetto produce su una pluralità di fattori biotici - quali l'uomo, la flora e la fauna - e abiotici - quali il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale - nonché le reciproche integrazioni, i quali complessivamente considerati costituiscono l'ambiente in senso unitario e globale.

Dunque, la Via comporta una considerazione unitaria del bene giuridico ambiente, accogliendo una visione dello stesso non settoriale, ma integrata, in quanto la procedura esige che ai giudizi analitici riguardanti i diversi aspetti dell'opera si aggiunga un giudizio di insieme che consideri l'entità complessiva delle alterazioni ambientali.

La Via è stata introdotta dall'Unione europea nel 1985. La direttiva numero 337 prevede che il procedimento di Via debba precedere il procedimento di autorizzazione dell'opera, ma lascia agli Stati membri la libertà di prevedere sia un procedimento di Via separato da realizzarsi preliminarmente al procedimento di autorizzazione dell'opera, sia un sub-procedimento inserito nel procedimento autorizzativo principale. L'Italia ha scelto di inserire il procedimento Via come un sub-procedimento. Quindi, pur essendo autonomamente impugnabile secondo la regola generale dell'immediata impugnazione degli atti lesivi, non è il provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

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