[25/05/2012] News

Il piano di zonizzazione acustica è uno strumento di pianificazione

Il Comune ha un'ampia potestà discrezionale nella programmazione acustica del territorio e non è tenuto a dare conto in modo specifico delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree - salva la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base della formazione del Piano stesso.

Lo afferma il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Tar) - con sentenza 18 maggio 2012, n. 837 - in riferimento al Piano di zonizzazione acustica del Comune di Parre. In particolare alla richiesta di un'impresa del luogo di dichiarare illegittimo il piano in quanto classifica in maniera inopportuna alcune zone vista la presenza dei loro insediamenti industriali in aree immediatamente limitrofe.

La legge del 1995 (la numero 447) è la legge che ha fatto del "bene salute" l'oggetto principale della sua tutela e che disciplina in materia organica la questione del rumore.

E' la legge che prevede i valori limite di emissione e immissione - questi ultimi distinti in assoluti (ossia determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale cioè il livello di pressione sonora prodotto da tutte le sorgenti esistenti e attive in un dato luogo e in un determinato momento) e differenziali (che sono il risultato della differenza fra il rumore ambientale e il livello di pressione sonora che si rileva dopo l'esclusione della specifica sorgente disturbativa) - in base alle sorgenti sonore e in riferimento alle diverse destinazioni d'uso. Il territorio comunale, infatti, dovrebbe essere diviso in zone acustiche (competenza del Comune) in corrispondenza delle quali sono previsti limiti di rumorosità diversi. Si parla di una pianificazione acustica.

Il Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, infatti, è uno strumento di pianificazione che disciplina i diversi indici di tollerabilità dei rumori per ciascuna zona.

Il quadro normativo sia nazionale sia regionale - in Lombardia la legge 13/2001 - offre, dunque, ai Comuni gli strumenti utili per intraprendere una corretta pianificazione, individuando le fasi essenziali dell'attività da espletare ed evidenziando una serie di elementi fondamentali da assumere a parametri di riferimento. Nel compiere la valutazione tecnica il Comune deve prendere in considerazione non soltanto la zonizzazione urbanistica, ma anche il rilievo delle attività effettivamente esercitate e l'assetto della viabilità, focalizzando l'analisi sulla situazione attuale e sulle prospettive future di medio periodo, allo scopo di assicurare le condizioni di migliore vivibilità dei luoghi e di salvaguardare la salute dei cittadini.

La giurisprudenza ha del resto precisato che la pianificazione acustica non si esaurisce in un'attività di programmazione dell'assetto territoriale in senso stretto, essendo diretta a orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio - che pure costituisce un aspetto connesso e correlato - ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività antropiche in relazione alla loro rumorosità.

Del resto la normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l'impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l'assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita.

Inoltre, in materia di zonizzazione acustica, gli interessi protetti dalla normativa contro l'inquinamento acustico (ossia tutela del riposo e della salute, conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e dell'ambiente esterno) non sono "recessivi" rispetto alle attività economiche. L'esigenza di salvaguardare le attività economiche già insediate sul territorio non può quindi neppure impedire modifiche più restrittive alla zonizzazione acustica, ma è un elemento da tenere in considerazione (in particolare quando i gestori abbiano eseguito degli interventi di mitigazione) per graduare in concreto le misure di bonifica.

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