[22/05/2012] News

Deposito temporaneo di rifiuti: il limite temporale e il limite quantitativo

Il produttore di rifiuti può decidere di conservarli in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi.

Lo ricorda la Corte di cassazione penale - con sentenza 8 maggio 2012 n. 16988 - pronunciatasi sul sequestro preventivo dei rifiuti provenienti da lavori di demolizione e rifacimento del piazzale aziendale. Un sequestro avvenuto perché la polizia giudiziaria ha rinvenuto nell'area adibita a deposito di rifiuti 1400 mc di rifiuti - dunque oltre il limite consentito - derivanti da attività di demolizioni edilizie.

Il Tribunale di Latina (in funzione di giudice del riesame) ha confermato il decreto di sequestro e ha rigettato i motivi di impugnazione del produttore di rifiuti (il produttore ha chiesto la nullità del decreto di sequestro per carenza di motivazione).

Secondo il Tribunale del riesame il decreto impugnato contiene gli elementi essenziali della motivazione richiesta dalla legge, facendo riferimento alla attività di smaltimento di rifiuti effettuata senza la prescritta autorizzazione, e facendo riferimento al fatto che il deposito temporaneo é consentito fino ad un quantitativo massimo di 20 mc previsto dal testo unico ambientale (articolo 183 del dlgs 152/2006).

Però, la disposizione in questione è stata modificata da un decreto successivo (dlgs n. 205/2010).

La nuova norma non ha sostanzialmente cambiato il contenuto della regolamentazione in materia, ma ha solo modificato parzialmente il limite quantitativo del deposito temporaneo di rifiuti (ossia del raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, o, per gli imprenditori agricoli presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola).

La nuova disposizione ha consentito il deposito oltre il termine di tre mesi e fino a un massimo di un anno, elevandolo a complessivi trenta metri cubi di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.

Nella sostanza, nella precedente versione della norma il detentore dei rifiuti speciali era obbligato a provvedere al loro smaltimento entro tre mesi allorché il deposito, trattandosi di rifiuti non pericolosi, raggiungeva i venti metri cubi o i dieci metri cubi se si trattava di rifiuti pericolosi. Attualmente il limite quantitativo è stato elevato fino al massimo di trenta metri cubi, se si tratta solo di rifiuti non pericolosi, ovvero nel caso di rifiuti misti tale limite quantitativo può comprendere rifiuti pericolosi in misura che non superi i dieci metri cubi.

Comunque, resta fermo il disposto secondo il quale il deposito temporaneo è consentito senza limiti quantitativi allorché lo smaltimento venga effettuato con cadenza trimestrale.

Fra l'altro era stato già precisato dalla stessa Corte di Cassazione - a seguito dell'entrata in vigore dei D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 183 lett. m) - che il produttore può decidere di conservare i rifiuti in deposito per tre mesi in qualsiasi quantità, prima di avviarli allo smaltimento o al recupero, privilegiando così il limite temporale, oppure può scegliere di conservare i rifiuti in deposito per un anno, purché la quantità non raggiunga i venti metri cubi, in applicazione del limite quantitativo.

In questo caso, invece il Tribunale ha ritenuto che fosse sufficiente il superamento del limite quantitativo previsto dalla norma - peraltro nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dal D. Lgs n. 205/2010 - per qualificare come irregolare il deposito di rifiuti, senza accertare anche la violazione del limite temporale dei termine di tre mesi entro il quale i rifiuti speciali possono essere depositati senza l'osservanza di detto limite quantitativo.

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