[18/05/2012] News

Eolico, sostituzione dell’aerogeneratore con uno più piccolo? Basta la Dia

Le opere di rifacimento che comportano una diminuzione  di volumetria rispetto a quella originaria di un impianto eolico sono soggette a dichiarazione di inizio di attività (Dia) e non a autorizzazione paesaggistica. Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) - con sentenza 10 maggio 2012, n. 821 - a proposito del mancato rilascio dell'autorizzazione alla sostituzione dell'aerogeneratore con altro di dimensioni più ridotte da parte del Comune di Erchie. Il nuovo impianto eolico presenta le medesime caratteristiche generali del primo - individuato dalla Dia -  ma è di potenza più ridotta.

Secondo le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (d.m 10.9.2010) «sono soggette a Dia le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse».

In altre parole sono soggette a Dia - e non ad autorizzazione paesaggistica - le opere di rifacimento che non determinano variazioni delle dimensioni fisiche dell'impianto originariamente consentito. A maggior ragione vi sono soggette quelle opere che si concretano in una semplice diminuzione di volumetria rispetto a quella originaria.

L'aspetto esteriore dell'impianto eolico viene a mutare, ma date le ridotte dimensioni della nuova struttura e per l'aspetto standardizzato delle pale eoliche, il mutamento non richiede una nuova valutazione di compatibilità paesaggistica, «costituendo la precedente valutazione, figurativamente, un cerchio concentrico rispetto a quello che corrisponde alla nuova pala, di dimensioni maggiori rispetto a quest'ultimo».

Nel caso concreto l'opinione del Tar non è smentita neanche dalle prescrizioni del PUTT, anzi sono espressamente confermate. Lo strumento urbanistico in questione, dispone che l'autorizzazione paesaggistica non vada richiesta: «per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici».

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