[14/05/2012] News

Il diclorvos non potrą pił essere utilizzato come insetticida e acaricida

I biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diclorvos non potranno più essere immessi sul mercato perché presentano un rischio potenziale e inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.

La Commissione europea ha deciso di non iscrivere il diclorvos nei relativi allegati (I, IA e IB della direttiva 98/8/ce relativa all'immissione sul mercato dei biocidi). Il 20 novembre 2007 l'Italia - designata come Stato membro relatore - ha presentato alla Commissione la relazione dell'autorità competente che a sua volta è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione.

La valutazione ha dimostrato che i biocidi utilizzati come insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi e contenenti diclorvos non possono soddisfare i requisiti richiesti dalla direttiva relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Infatti gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi per la salute umana nonché nella valutazione dei rischi per l'ambiente hanno rivelato un rischio potenziale e inaccettabile.

I biocidi sono principi attivi utilizzati per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e per combattere gli organismi che danneggiano i prodotti naturali o fabbricati. Allo stesso tempo, però, sono in grado di creare rischi per le persone, gli animali e l'ambiente. I rischi possono essere di vario tipo e non sempre uguali, perché il rischio dipende dalle proprietà intrinseche della sostanza e dai relativi tipi d'impiego.

Il legislatore europeo ha quindi elaborato e adottato un quadro normativo per l'immissione in commercio dei biocidi ai fini della loro utilizzazione. Ha fissato un elenco di principi attivi da esaminare prima di essere immessi sul mercato e prima di essere utilizzati come principi attivi.

Si parla, infatti di programma di lavoro decennale della Commissione per il riesame di tutti i principi attivi già presenti in commercio, istituito dalla direttiva madre sui biocidi 98/8/Ce e disciplinato dal regolamento (Ce) n. 2032/2003.

Il prevedere delle regole, dei principi univoci e un programma d'azione significa anche contribuire al buon funzionamento del mercato europeo: superare l'ostacolo delle differenze normative significa agevolare non solo gli scambi dei biocidi (naturalmente di quelli ammessi sul mercato), ma anche dei prodotti trattati con tale sostanza.

 

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