[26/04/2012] News

Gli Stati membri non possono bloccare la coltura di un Ogm già autorizzato dall’Ue

Gli Ogm autorizzati, notificati, oggetto di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione e iscritti nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, secondo la disciplina europea non possono essere sottoposti a una procedura di autorizzazione nazionale. Lo Stato membro non può - secondo la direttiva sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogn (2001/18/CE) - opporsi alla coltivazione sul suo territorio di tali Ogm.

Questo è il suggerimento fornito all'Avvocato generale Yves Bot alla Corte di Giustizia europea chiamata in causa dal Consiglio di Stato italiano per verificare la conformità della procedura italiana di autorizzazione alle coltivazioni di Ogm con la normativa comunitaria.

La questione riguarda la Pioneer, società produttrice e distributrice, a livello mondiale, di sementi convenzionali e geneticamente modificate. E riguarda la sua intenzione di coltivare le varietà di mais MON 810 iscritte al catalogo comune europeo.

A tal fine la società ha presentato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali una richiesta di autorizzazione alla messa in coltura di tali varietà, ma il ministero ha comunicato alla Pioneer di non poter procedere all'istruttoria della richiesta di autorizzazione delle specie Ogm, a causa del ritardo "dell'adozione da parte delle regioni, delle norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche".

Le disposizioni per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica e il quadro normativo minimo per la coesistenza tra i tre tipi di colture sono contenute nel decreto del 2004 (numero 279). Lo stesso decreto prevede che siano le regioni e le province autonome ad adottare (come termine ultimo aveva fissato il 31 dicembre 2005) il piano di coesistenza. Tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalità per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tuttavia, è stato precisato da parte della giurisprudenza italiana che il procedimento per l'autorizzazione deve essere portato avanti senza attendere le decisioni delle regioni. E nel 2006, su un ricorso della Regione Marche, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma lesiva della competenza legislativa delle regioni in materia di agricoltura, in quanto spetta a queste ultime esercitare il potere di disciplinare le modalità di applicazione del principio di coesistenza nei diversi territori regionali, notoriamente differenziati dal punto di vista morfologico e sul piano della rispettiva produzione.

Comunque sia l'Italia ha recepito la normativa europea in materia. Ossia la direttiva del 2001 (che ha fissato la disciplina che presiede alle forme di utilizzo e di circolazione degli Ogm), il regolamento del 2003 (che individua quali sono gli Ogm soggetti ad autorizzazione: quelli destinati all'alimentazione umana, gli alimenti che contengono o sono costituiti da Ogm, nonché gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da Ogm) e la raccomandazione del 2003 (con la quale l'Ue ha invitato gli Stati membri ad adottare ogni misura opportuna per limitare gli effetti economici connessi alle potenzialità diffusive degli Ogm, evitando per quanto possibile che essi contaminino colture diverse).

A livello comunitario, dopo il rilascio dell'autorizzazione di un Ogm, sono previste specifiche procedure nel caso in cui uno Stato membro rilevi un rischio per l'ambiente o per la salute. Così come sono previste delle procedure per la modifica, sospensione o revoca dell'autorizzazione su iniziativa sempre di uno Stato membro, della Commissione o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Gli Stati membri inoltre hanno la facoltà di adottare tutte le misure  opportune per evitare la presenza involontaria di Ogm in altri prodotti tramite misure di coesistenza, ma non possono invocarla per impedire in maniera generalizzata la messa in coltura sul loro territorio di un Ogm già autorizzato nell'Unione e iscritto nel catalogo comune.

Le misure di coesistenza sono infatti volte a mantenere la diversità di forme di agricoltura per permettere, da una parte ai produttori di scegliere quali tipi di colture intendono privilegiare e, dall'altra, ai consumatori di scegliere quali tipi di alimenti, geneticamente modificati o non, preferiscono consumare. L'esercizio effettivo di tali scelte dipende dall'adozione di misure che garantiscano l'esistenza di filiere di produzione separate, e che quindi prevengano anche il pregiudizio economico potenziale che potrebbe derivare dalla presenza involontaria di Ogm in altri prodotti.

 

Torna all'archivio