[10/04/2012] News

I criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi sono fissati dallo Stato

La Regione non può fissare i criteri di ammissibilità in discarica dei rifiuti non pericolosi, perché non ne ha le competenze. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) - con sentenza 6 aprile 2012, n. 693 - che annulla la delibera della Regione Puglia (n. 1651 del 19 luglio 2011). In particolare nella parte in cui stabilisce i processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica, individua il valore massimo di Irdp (indice di respirazione dinamico potenziale) dei fanghi, dispone che i fanghi trattati dovranno essere conferiti in discarica autorizzata per la specifica sottocategoria e che i relativi trattamenti dovranno essere annotati su registro vidimato da Arpa Puglia. E l''annulla perché la Regione, non ha il potere di integrare le prescrizioni tecniche dettate a livello statale.

La normativa sulle discariche (dlgs 36/2003) demanda a un decreto del Ministro dell'Ambiente la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi.

Il d.m. 27 settembre 2010 disciplina, nel dettaglio, i limiti di concentrazione di sostanza secca e i limiti di concentrazione dell'eluato, prevedendo un complesso sistema di deroghe al parametro Doc (concentrazione del carbonio organico disciolto). Ad esempio ai fanghi provenienti dalla preparazione di alimenti, dalla lavorazione di polpa carta e cartone, dal trattamento delle acque reflue urbane e dalle fosse settiche, «(...) purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica». E ai fanghi individuati da diciannove codici Cer espressamente elencati, «(...) purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche».

Così come prevede un'ulteriore deroga ai valori limite condizionandola ad apposita "valutazione di rischio" sulle emissioni della discarica, sul cui presupposto l'autorità competente può autorizzare la deroga «(...) caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe», purché i valori autorizzati non superino per più del triplo quelli vigenti per la corrispondente categoria di discarica, e con limitazioni più restrittive per il parametro Toc (carbonio organico totale) nelle discariche per rifiuti inerti.

Tale disciplina relativa ai rifiuti rientra nella competenza in tema di tutela dell'ambiente che appartiene in via esclusiva allo Stato. Perciò non sono ammesse iniziative delle Regioni volte a regolamentare la materia nel proprio ambito territoriale, seppure in assenza della relativa disciplina statale.

In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente, ma possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, ecc...), livelli di tutela più elevati, con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma non al fine di tutelarlo in via diretta.

Questo principio non risulta però applicabile nel caso in cui la Regione regolamenta in via integrativa i criteri per l'ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi (e per la concessione delle relative deroghe al parametro Doc). Con ciò invade la competenza statale.

Torna all'archivio