[20/02/2012] News

Rifiuti sulla strada: č l’Anas a doverli rimuovere

L'Anas ha un dovere di manutenzione, di custodia e di vigilanza sui tratti stradali di cui è proprietaria, per cui dovrà occuparsi di rimuovere i rifiuti presenti. Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) - con sentenza 9 febbraio 2012, n. 299 - che si pronuncia sulla questione del Comune di Monte Sant'Angelo. Ossia sull'ordinanza sindacale che ha ingiunto al Direttore Responsabile Anas per la sede di Bari, in qualità di proprietario di un'area di 25 mq circa, ai margini della strada statale 89, la rimozione e l'avvio a "recupero o smaltimento dei rifiuti pericolosi (eternit) e il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni".

L'amministrazione richiama l'interpretazione prevalente e costante fornita dalla giurisprudenza della normativa ambientale (art.192 del dlgs. 152/2006) secondo cui il proprietario del terreno su cui sono stati abbandonati i rifiuti è responsabile dell'abuso, in solido con il soggetto che ha commesso il fatto illecito - ed eventualmente da solo se quest'ultimo resta sconosciuto- esclusivamente allorquando, ai fini della commissione dell'illecito, gli si possa imputare un comportamento doloso o colposo. Ma tutto ciò dovrà essere dimostrato.

Fra l'altro, l'applicazione della normativa ambientale, che richiama il parametro soggettivo del dolo o della colpa (e dunque anche della colposa inosservanza del dovere di vigilanza e custodia), va effettuata in concreto, distinguendo la situazione del proprietario che adottando le normali cautele non ha potuto impedire l'altrui attività illecita, da quella di un ente avente per oggetto sociale, e per dovere istituzionale, la custodia e la cura di una rete viaria sulla quale si verificano gli episodi che qui vengono in considerazione.

Il codice della strada pone un onere incondizionato di manutenzione, gestione e pulizia delle strade "delle loro pertinenze" a carico degli enti proprietari delle strade stesse (Anas) allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. Inoltre anche il Tar Umbria (sentenza I giugno 2010 n. 352), in materia di rifiuti, ha specificamente riconosciuto un "dovere di prevenzione attiva che si concretizza nella vigilanza sull'utilizzazione del bene".

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