[14/02/2012] News

Rifiuto d'accesso alle informazioni ambientali: possibile, ma a certe condizioni

Le autorità pubbliche, in linea di principio, sono obbligate a rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta dalle stesse o per loro conto a chiunque ne faccia richiesta. Ma, gli Stati membri possono non considerare come autorità pubbliche "gli organismi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative". Ossia possono non considerare come autorità pubbliche i ministeri quando partecipino al procedimento legislativo, mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Di conseguenza l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali può essere negato da un ministero purché esse rientrino in un procedimento legislativo cui tale ministero partecipa. Un'eccezione, che comunque non si applica più, una volta concluso il procedimento legislativo.

Lo afferma la Corte di Giustizia europea - con sentenza di oggi - interrogata dalla Corte federale amministrativa della Germania in merito al rifiuto di accesso a informazioni relative alla legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra per il periodo di assegnazione 2005‑2007.

La Flachglas Torgau GmbH è un produttore tedesco di vetro che partecipa allo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. La Flachglas Torgau ha chiesto al ministero federale per l'ambiente, per la protezione della natura e per la sicurezza nucleare della Germania di trasmetterle informazioni relative sia al procedimento legislativo nell'ambito del quale è stata adottata la legge sul piano di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra per il periodo di assegnazione 2005 2007, sia all'attuazione della legge. Il produttore ha chiesto in particolare l'accesso ad alcune note e pareri interni di tale ministero e a elementi della corrispondenza, inclusa quella elettronica, scambiata dal ministero con l'Agenzia federale per l'ambiente (autorità responsabile per  lo scambio di quote in Germania)

Il ministero non ha accolto la richiesta. Perché ha ritenuto di essere esentato dall'obbligo di comunicare le informazioni relative al procedimento legislativo a causa della sua partecipazione a tale procedimento. E perché ha ritenuto che le informazioni relative all'attuazione della legge del 2007 fossero coperte dalla riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche.

Secondo la Corte di giustizia, gli Stati membri possono prevedere che i ministeri neghino l'accesso del pubblico alle informazioni ambientali, purché questi ultimi partecipino al procedimento legislativo, mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri. Infatti, gli Stati membri possono fare uso della facoltà di escludere il diritto di accesso nei confronti degli "organismi o (...) istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze (...) legislative". Tale facoltà consente agli Stati membri di stabilire le regole idonee ad assicurare il corretto svolgimento del procedimento di adozione delle leggi tenendo conto del fatto che, nei diversi Stati membri, l'informazione dei cittadini è - di regola - sufficientemente assicurata nell'ambito del procedimento legislativo.

Tuttavia, una volta concluso il procedimento legislativo (mediante la promulgazione della legge), il ministero che vi ha partecipato non può più avvalersi di tale eccezione, perché - in linea di principio - il corretto svolgimento di tale procedimento non può più essere ostacolato dalla messa a disposizione delle informazioni ambientali. Del resto, i documenti relativi a tale procedimento e, in particolare, le relazioni parlamentari sono generalmente accessibili al pubblico.

Al contrario, non è escluso che il ministero possa negare la trasmissione di tali informazioni per altri motivi riconosciuti dal diritto dell'Unione.

La Convenzione di Aarhus e la direttiva europea sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale del 2003 riflettono la decisione di assicurare una maggiore trasparenza in particolare con riguardo alla capacità dei cittadini di responsabilizzare le autorità pubbliche. E' certo però, che non si prevede una trasparenza illimitata. Se i benefici indotti da un sistema trasparente non sono controversi, non lo è neppure riconoscere che la trasparenza può dar luogo a difficoltà, come rilevato dal governo tedesco. In tal senso, gli Stati membri possono prevedere che la richiesta di informazioni ambientali sia respinta.

A tal riguardo, la Corte rileva che il legislatore dell'Unione ha chiaramente voluto che nel diritto nazionale esista una regola esplicita. Anche se non è necessario che tutte le condizioni di tale motivo di diniego siano determinate in dettaglio, deve essere escluso che le autorità pubbliche possano determinare unilateralmente le circostanze in cui può essere opposta la riservatezza.

Comunque sia un'autorità pubblica che intende avvalersi della riservatezza delle proprie deliberazioni al fine di respingere una richiesta di accesso alle informazioni ambientali deve ponderare gli interessi contrapposti.

Fra l'altro, interpretando la direttiva già la presa in considerazione dell'interesse pubblico esige una prima ponderazione: nell'interpretare le ragioni del rifiuto della divulgazione, occorrerebbe ponderare l'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione con l'interesse tutelato dal rifiuto di detta divulgazione. Ma questa prima ponderazione si riferisce esclusivamente all'eccezione di volta in volta interessata e deve essere effettuata nell'ambito dell'interpretazione dei motivi di rifiuto.

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