[13/02/2012] News

Accesso alle informazioni ambientali: nuova sentenza del Tar del Lazio

Chiunque - cittadino e associazione - può, senza dimostrare uno specifico interesse e attraverso una generica richiesta, domandare informazioni sulle condizioni di un determinato contesto ambientale. Basta che la richiesta sia rivolta a un'autorità pubblica.

Lo afferma il tribunale amministrativo del Lazio (Tar) - con sentenza 30 gennaio 2012, n. 966 - che dichiara "l'inammissibilità del ricorso ad exhibendum (art. 116 c.p.a.)" contro il silenzio del gestore di una discarica non qualificabile né come ente pubblico, né come concessionario di pubblico servizio.

Il generale diritto d'accesso al pubblico ai documenti amministrativi ­­- garantito dalla legge 241/90 - si esercita nei confronti delle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi. E si esercita quando il richiedente è titolare di un interesse ben preciso. A differenza del diritto d'accesso alle informazioni ambientale.

Secondo le disposizioni sul diritto d'accesso all'informazione ambientale, infatti, l'autorità pubblica ha l'obbligo di rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che debba dichiarare il proprio interesse. Dunque, i cittadini e le associazioni che li rappresentano hanno diritto d'accesso all'informazione ambientale; un'informazione che, riguarda qualsiasi informazione circa lo stato dell'ambiente (aria, suolo, territorio, siti naturali ecc.), nonché i fattori (sostanze, energia, rumore, radiazioni, emissioni ecc.) che possono incidere sull'ambiente stesso.

Le autorità pubbliche che la detengono sono tenute a garantire che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Ma non lo sono gli enti non pubblici e non concessionari di un pubblico servizio.

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