[02/02/2012] News toscana

Un contributo al dibattito sulla gestione dei rifiuti in Toscana

Riceviamo e pubblichiamo

Come è forse noto a molti, in questi ultimi anni le normative comunitarie hanno imposto una forte accelerazione alla riorganizzazione dei servizi di raccolta  e smaltimento dei rifiuti nella direzione di favorire una forte riduzione nella  produzione degli stessi, nel raggiungimento di significativi obiettivi nel riutilizzo, recupero e riciclaggio dei rifiuti o delle materie dagli stessi recuperabili e destinati ad un mercato di interesse economico e produttivo.

Il testo unico D.Lgs 152/2006, come modificato nel 2010, affida ai Comuni l'onere di organizzare le raccolte differenziate e di raggiungere gli obiettivi minimi previsti:

Art. 181.Riciclaggio e recupero dei rifiuti
1. Al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualita' e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformita' a quanto previsto dall'articolo 205.

Gli obiettivi indicati sono:

Art. 205 Misure per incrementare la raccolta differenziata
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito(*) territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

I comuni che non raggiungono tali obiettivi sono fortemente penalizzati sul piano economico:

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

In Campania, inoltre, tale penalizzazione si può spingere fino allo  scioglimento dei Consigli Comunali dei comuni inadempienti.

Oltre alle tradizionali raccolte( vetro, carta, plastica, metalli, ingombranti, inerti) la legge impone ai Comuni anche di organizzare raccolte differenziate per la frazione organica:

Articolo 182-ter  Rifiuti organici
1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, cio' al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il materiale raccolto è destinato al recupero o al riutilizzo; tale materiale diventa pertanto merce e la gestione è liberalizzata:

Art. 181.Riciclaggio e recupero dei rifiuti
4. Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove cio' sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprieta' diverse.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimita' agli impianti di recupero. 

La legge prevede che i comuni siano anche responsabili della regolamentazione di tali servizi di raccolta:

Art. 198 Competenze dei comuni
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Lo smaltimento della frazione indifferenziata segue particolari principi:

Art. 182 Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181

In particolare viene sancito per i rifiuti indifferenziati l'obbligo dello smaltimento nell'ATO:

Articolo 182-bis Principi di autosufficienza e prossimita'
1. Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

I piani regionali devono prevedere pertanto impianti adatti allo smaltimento di tali rifiuti indifferenziati:

Articolo 199 Piani regionali
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: 

c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del

principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; 

Essendo quindi riferita la competenze ai rifiuti indifferenziati, destinati allo smaltimento, e laddove possibile ancora, anche al recupero, l'ATO non può intervenire e pianificare nel settore del recupero e riutilizzo delle frazioni provenienti dalle raccolte differenziate, al cui circolazione è libera, essendo finalizzati alle attività di recupero e riutilizzo.

La raccolta differenziata viene inoltre definita proprio in funzione del trattamento finale :

p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

Le gestioni integrate affidate agli ATO quindi sono limitate alla frazione dei rifiuti , quella indifferenziata, destinata allo smaltimento, anche se con azioni di recupero ( ad es. inceneritore con recupero energetico).

E' pertanto in contrasto con la normativa una pianificazione che sottrae ai Comuni la competenza sulla raccolta differenziata e che limita la libera circolazione delle frazioni destinate al recupero e al riutilizzo imponendo un monopolio attraverso un unico gestore delle raccolte e degli impianti.

Ciò l'ATO può farlo solo relativamente ai rifiuti indifferenziati destinati ad un trattamento finalizzato allo smaltimento, dopo aver verificato tutte le possibili alternative che favoriscano la riduzione, il recupero, il riutilizzo dei rifiuti.

Un ultimo aspetto poi è relativo alle interconnessioni tra la regolamentazione dei rifiuti e quella relativa alla produzione di energia rinnovabile.

Come è noto la definizione della biomassa comprende anche la frazione organica presente nei rifiuti.

La produzione di energia rinnovabile è una attività di pubblico interesse.

Tale aspetto è stato introdotto anche nella normativa sui rifiuti, propria nelle parti in cui definisce le modalità della gestione delle operazioni di recupero:

Art. 216 Operazioni di recupero
8. Fermo restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 214, comma 4, lettera b), e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti e fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, determina modalità, condizioni e misure relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative vigenti a favore dell'utilizzazione dei rifiuti in via prioritaria in operazioni di riciclaggio e di recupero per ottenere materie, sostanze, oggetti, nonchè(**) come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonche' dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento

In questi giorni l‘ATO Costa sta avviando una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto gestore ( socio di minoranza di una azienda mista pubblico-privata) al quale vengono di fatto affidate, in una condizione di monopolio, tutte le attività connesse alla raccolta, valorizzazione, recupero e smaltimento dei rifiuti, senza aver proceduto, come prevede la normativa, ad una preventiva separazione delle attività affidate in privativa ai comuni da quelle destinate al libero mercato per favorire le attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti differenziati.

Ciò, a mio parere, costituisce di fatto un mancato rispetto delle normative nazionali e  comunitarie.

In questo quadro, e anche in considerazione della forte spinta verso la liberalizzazione dei servizi pubblici imposta dal governo Monti, non si comprende questa volontà della Regione Toscana che di fatto non favorisce una definitiva soluzione della gestione dei rifiuti, con gli attesi e auspicati benefici economici e ambientali.

Il rischio è anche quello di creare per venti anni una forte dipendenza da contratti capestro ( basta vedere l'esperienza dell'Inceneritore di Pietrasanta ) che , con logiche contrattuali di riconoscimento vuoto per pieno, finiscono per ostacolare la riduzione dei rifiuti e obbligano a pagare più volte anche i servizi di raccolta differenziata, senza ottenerne i relativi benefici.

Sarebbe interessante conoscere il parere della Commissione Europea o della Corte di giustizia comunitaria su questo singolare modo di interpretare le normative comunitarie da parte della Regione Toscana.

Torna all'archivio