[31/01/2012] News

Valutazione di impatto ambientale, l'Ue aggiorna la direttiva

La direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (Via) di determinati progetti pubblici e privati - procedura che valuta preventivamente l'impatto sull'ambiente - risale al 1985, ma la direttiva nel corso degli anni ha subito diverse e sostanziali modificazioni. Quindi per motivi di chiarezza e di razionalizzazione l'UE ha deciso di procedere alla sua codificazione.

La nuova direttiva sostituisce, incorpora e inoltre preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

La direttiva entrerà in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea (la direttiva 2011/92 è stata pubblicata sabato scorso), ma ciò non pregiudicherà gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive che hanno modificato quella del 1985 (ossia la 97/11/CE che prevede criteri più specifici per la Via; la 2003/35/CE che prevede la partecipazione al pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e inserisce nell'ambito della direttiva dell'85 le definizioni di pubblico e pubblico interessato; la 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio).

La normativa dell'Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

Quindi, stabilisce principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente. Tale valutazione andrebbe fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico interessato dal progetto.

Però non tutti i progetti sono sottoposti a Via obbligatoriamente. Quelli appartenenti a determinate classi che hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente devono essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica. Altri invece appartenenti ad altre classi che non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi sono sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire in modo rilevante sull'ambiente.

Quindi gli effetti di un progetto sull'ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l'esigenza di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.

In tale contesto, l'effettiva partecipazione del pubblico - compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative - all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione.

Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate. Per questo la partecipazione dovrebbe essere incentivata tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

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