[27/01/2012] News

Direttiva Ue su responsabilità per danno ambientale: non adeguato recepimento in Italia?

Secondo la Commissione europea gli italiani non godrebbero di una tutela sufficiente in materia di responsabilità ambientale, perché sembrerebbe che l'Italia non abbia attuato correttamente la normativa UE in materia. La Commissione sta per inviare un parere motivato complementare per chiedere all'Italia di rendere più rigorosa la propria legislazione. Se l'Italia non risponderà entro due mesi, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia europea.

Sebbene molte disposizioni della direttiva siano state correttamente recepite, la Commissione guarda con preoccupazione la mancanza di responsabilità oggettiva e la possibilità lasciata agli operatori di utilizzare la compensazione finanziaria, anziché riparare il danno. (Ad esempio, nella normativa italiana mancano disposizioni che obblighino gli operatori in numerose attività a riparare un danno ambientale che hanno causato pur essendo esenti da colpa).

La Commissione ha evidenziato tali carenze in una lettera di costituzione in mora inviata alle autorità italiane nel febbraio 2008, seguita da un parere motivato il 23 novembre 2009. Ma nonostante l'Italia abbia notificato alcune modifiche apportate alla propria legislazione, secondo la Commissione le modifiche non portano rimedio alle violazioni della direttiva. Sta quindi per essere inviato un parere motivato complementare.

La direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2004/35) istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio "chi inquina paga", per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale. Il danno ambientale include il danno causato da elementi aerodispersi nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti.

Il principio fondamentale della presente direttiva è che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno dovrà essere considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

Nella direttiva sono contemplati, però, due tipi di responsabilità: la responsabilità oggettiva, per la quale gli operatori sono tenuti a riparare i danni ambientali che hanno causato anche se esenti da colpa (ciò vale per una serie di attività pericolose elencate nella direttiva, compresi il rilascio di sostanze inquinanti nell'acqua, in mare o nell'aria, le attività industriali o agricole per le quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, le operazioni di gestione dei rifiuti, la produzione, lo stoccaggio, l'uso e il rilascio di sostanze chimiche pericolose, nonché il trasporto, l'impiego e il rilascio di organismi geneticamente modificati); e la responsabilità per colpa per altre attività professionali, per le quali occorre provare che gli operatori sono inadempienti affinché siano obbligati a riparare il danno ambientale.

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