[29/11/2011] News

Scambio quote emissioni: requisiti per il registro dell'Unione

L'Ue stabilisce le disposizioni generali e i requisiti per la gestione e la tenuta del registro per il periodo di scambio di quote di emissioni che avrà inizio il primo gennaio 2013 e per i periodi successivi. E istituisce un sistema di comunicazione fra il registro dell'Unione e il catalogo internazionale indipendente delle operazioni dell'Unfccc (Itl, International Transaction Log). E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo regolamento.

E' la direttiva del 1987 che istituisce il catalogo europeo indipendente (Eutel) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. Mentre è la decisione del 2004 che determina quali informazioni devono essere messe a disposizione del catalogo delle operazioni. Ossia quelle riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate delle emissioni rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni.

Il registro dell'Unione, invece, contiene i conti necessari ad attuare atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema. E le quote devono essere rilasciate nel registro dell'Unione.

Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all'interno del registro dell'Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l'Eutl, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l'Eutl e il catalogo internazionale delle operazioni

L'Eutl deve svolgere controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre l'Itl esegue controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde garantire che non siano viziate da irregolarità.

Le quote e le unità di Kyoto esistono solo in forma dematerializzata e sono fungibili. Quindi la titolarità di una quota o di un'unità Kyoto deve essere accertata attraverso la loro esistenza nei conti del registro dell'Unione nel quale sono conservate. E per ridurre i rischi connessi all'annullamento delle operazioni inserite nel registro e le conseguenti turbative del sistema e del mercato le operazioni non potranno essere annullate, revocate o ricalcolate, con modalità diverse da quelle definite del registro.

Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri e onde evitare le frodi, l'Ue determina i requisiti armonizzati in materia di apertura dei conti, autenticazione e diritti di accesso, prevedendo di rivederli negli anni a venire per assicurarne l'efficacia e la proporzionalità.

E per garantire l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza l'Ue prevede la pubblicazione periodica di rapporti in materia. Il tutto in conformità alla direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

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