[21/11/2011] News

La Vas e le modifiche ai piani e ai programmi

Se l'abrogazione totale o parziale di un piano o programma è una modifica allo steso, allora alla procedura di abrogazione si applica la valutazione strategica ambientale (Vas). E comunque in generale la Vas si applica quando i piani e i programmi devono essere adottati obbligatoriamente.

Questa è l'opinione dell'Avvocato generale Juliane Kokott della Corte di Giustizia europea che si trova a rispondere alla Corte Costituzionale belga. Corte intervenuta a seguito delle critiche sollevate da numerose organizzazioni non governative sulle modifiche del Codice di Bruxelles sull'assetto del territorio.

In particolare sulle disposizioni relative ai piani regolatori particolari. La procedura belga di elaborazione dei piani regolatori particolari prevede un'inchiesta pubblica, la consultazione di diverse amministrazioni e organismi nonché, in linea di principio, l'elaborazione di un rapporto sugli impatti. Tali disposizioni, però, non sono applicabili alle procedure di abrogazione dei piani regolatori particolari.

Inoltre i piani regolatori particolari belgi possono essere adottati della Regione, sia di propria iniziativa, sia nel termine imposto dal Governo. Dunque esiste la possibilità che non sussista alcun obbligo di adottare tali piani.

La direttiva europea sulla Via - quella del 2001 - si pone come obiettivo quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi. Il tutto al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

Il legislatore europeo per piani e programmi intende una serie di piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, e comprese le loro modifiche. In particolare fa riferimento a quei piani e programmi elaborati e adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo. E fa riferimento a quei piani e programmi che sono "previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative".

E il termine "previsti" deve essere inteso nel senso che tale definizione non include piani e programmi che, pur essendo previsti da disposizioni legislative, non devono essere predisposti obbligatoriamente. Piani o programmi che, in presenza di determinate condizioni, possono essere predisposti facoltativamente e sono ricompresi in tale definizione solo nei casi in cui sussiste un obbligo di predisporli.

Certamente, anche piani e programmi non basati su un obbligo giuridico possono avere effetti significativi sull'ambiente, forse perfino maggiori rispetto ai piani obbligatori, ma il legislatore non ha manifestamente voluto sottoporre ad alcuna valutazione ambientale siffatte misure.

Forse perché teme che, a causa dell'onerosità di una valutazione ambientale, le autorità rinuncino a tali piani facoltativi. È ipotizzabile che in futuro, grazie alle esperienze positive riscontrate con l'applicazione della valutazione ambientale, tale analisi possa cambiare, ma ciò non può essere anticipato attraverso un'interpretazione contraria alla volontà documentata del legislatore.

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