[16/11/2011] News

Sistema sanzionatorio per chi viola il regolamento eu sulla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele

Arriva in Italia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento europeo del 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il relativo decreto legislativo che entrerà in vigore il 30 novembre prossimo.

Prevede, salvo che il fatto non costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti del fabbricante, che non classifica una sostanza o una miscela o che la classifica senza però ottemperare alle prescrizioni del medesimo regolamento. Nei confronti del fornitore, dell'importatore che non etichetta e che non imballa una sostanza o una miscela classificata come pericolosa, o lo fa in modo difforme da quanto prescritto.

Così come le prevede nel caso di omissione di classificazione, etichettatura e imballaggio da parte del produttore o dell'importatore di determinati articoli. E nel caso in cui ai fini della classificazione di una sostanza o di una miscela, chiunque omette di tener conto di una sostanza classificata come pericolosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento.

Il decreto inoltre prevede altre sanzioni pecuniarie in caso di omissione di informazioni su sostanze e miscele commercializzate, così come le prevede quando vi sia la violazione degli obblighi in materia di sperimentazione su animali e sull'uomo.
E prevede inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria per la mancata comunicazione all'Agenzia europea delle sostanze chimiche.

Il regolamento europeo del 2008 - che apporta modifiche al regolamento Reach - ha come scopo quello di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente, ma ha anche quello di garantire la libera circolazione delle sostanze, delle miscele.

Per questo armonizza i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose e prescrive una serie di obblighi per una serie di soggetti implicati nella filiera. Ossia per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle di classificare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; per i fornitori di etichettare e imballare le sostanze e le miscele immesse sul mercato; per i fabbricanti, i produttori di articoli e gli importatori di classificare le sostanze non immesse sul mercato soggette all'obbligo di registrazione o notifica.

Così come pone l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di sostanze di notificare all'Agenzia europea delle sostanze chimiche tali classificazioni ed elementi dell'etichetta qualora questi non siano stati comunicati all'agenzia nelle domande di registrazione.

Dunque, il regolamento stabilisce un elenco di sostanze con le rispettive classificazioni armonizzate e i rispettivi elementi di etichettatura armonizzati a livello comunitario. Istituisce un inventario delle classificazioni e delle etichettature di sostanze, costituito da tutte le notifiche, registrazioni e classificazioni armonizzate ed elementi di etichettatura armonizzati.

Del resto l'obiettivo del presente regolamento dovrebbe essere quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti. Tali proprietà dovrebbero comprendere i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi i pericoli per lo strato di ozono.

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