[16/11/2011] News

Crostacei importati dal Bangladesh: non pił necessari i controlli supplementari degli Stati membri

Non è più necessario che gli Stati membri continuino a effettuare campionamenti ed esami analitici supplementari sui crostacei importati dal Bangladesh al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive, prima che siano immesse sul mercato dell'Unione. Lo afferma l'Ue con decisione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi che modifica la precedente del 2008.

La decisione 2008 è relativa alle misure urgenti da applicare ai crostacei importati dal Bangladesh destinati al consumo umano. E' stata adottata in seguito all'individuazione di residui di medicinali veterinari e sostanze non autorizzate nei crostacei importati da tale paese terzo. Tale decisione, dunque, ha stabilito che gli Stati membri autorizzino l'importazione nell'Unione di partite di crostacei dal Bangladesh purché siano accompagnate dai risultati di un esame analitico effettuato all'origine. Un esame che assicura la non pericolosità per la salute umana.

Inoltre la decisione del 2008 ha stabilito che siano prelevati campioni ufficiali da almeno il 20 % delle partite di crostacei e che tali campioni ufficiali siano sottoposti ad esami analitici al fine di rilevare la presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive.

Però la Commissione ha effettuato un'ispezione nel Bangladesh nel marzo e aprile 2011. E i risultati delle ispezioni hanno confermato che sono stati compiuti considerevoli progressi in tale paese terzo, in particolare nell'utilizzo dei metodi analitici per il monitoraggio dei residui e nella tracciabilità degli animali e dei prodotti. Proprio per questo l'Ue ha decretato che non sono più necessari i controlli supplementari degli Stati membri.

E' il regolamento 2002 che prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, degli animali o per l'ambiente. Un rischio che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure del singolo dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

Il regolamento, infatti, reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare.

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