[15/11/2011] News

Rinnovabili, localizzazione di impianti: le regioni devono rispettare le linee guida nazionali

La Regione non può autonomamente individuare i siti nei quali non è consentita la costruzione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Perché ciò può avvenire solo sulla base delle linee guida nazionali. Lo ricorda la Corte Costituzionale che con sentenza dichiara incostituzionale la Legge regionale del Molise "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise".

In particolare nella parte in cui individua la Valle del Tammaro e i rilievi che la delimitano tra le aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella parte in cui individua come aree e siti non idonei alla installazione degli impianti eolici, le aree e i beni di notevole interesse culturale.

In vero è una disposizione nazionale (quella contenuta nell'articolo 12, comma 10, nel d.lgs. n. 387 del 2003) che attribuisce alle Regioni l'individuazione di specifici siti e aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali.

Le linee nazionali sono state adottate nel settembre 2010, con decreto ministeriale. Un decreto che indica i criteri e i principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Così prevede che le Regioni possano procedere alla individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità e i criteri delle linee guida. Così come prevede che il giudizio sulla non idoneità dell'area debba essere espresso dalle Regioni in seguito a un'apposita istruttoria. L'istruttoria deve avere a oggetto la ricognizione delle disposizioni dirette alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e dimensioni di impianti, i quali potrebbero determinare, in sede di autorizzazione, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni.

Inoltre il decreto sulle linee guida prevede che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione degli impianti in questione debba "essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto" e che non possa riguardare "porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela".

Non rientrano in tale quadro, quindi, le disposizioni regionali che prevedono, un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il legislatore nazionale, nel dettare tale disciplina, ha cercato di "trovare modalità di equilibrio" tra la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio e quella in materia di energia. Anche perché "il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi ambientali impone una preventiva ponderazione concertata nel rispetto del principio di leale cooperazione". Ed è proprio in questa prospettiva, che si giustifica l'attribuzione alla Conferenza unificata della competenza ad approvare le linee guida.

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