[10/11/2011] News

Divieto di esportazione di catalizzatori esausti per autoveicoli dall'Europa al Libano

E' vietata l'esportazione dall'Unione europea verso il Libano di determinati rifiuti destinati al recupero (con codice B1120). Ossia di catalizzatori esausti - esclusi i liquidi utilizzati come catalizzatori - contenenti o metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) oppure lantanidi (metalli delle terre rare).

Lo afferma la Corte di giustizia europea che si trova a pronunciarsi sulla questione relativa alla spedizione di catalizzatori esausti per autoveicoli dalla Germania ai Paesi Bassi ai fini della loro esportazione in Libano. Una questione nata nell'ambito di un procedimento penale dinanzi al giudice tedesco.

Il regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti, che recepisce la Convenzione di Basilea, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione e dell'itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. E cerca di farlo secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e della salute umana.

Il regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti fra Stati membri, all'interno della Comunità o con transito attraverso Paesi terzi, ma anche a quelli importati ed esportati dalla Comunità da e verso Paesi terzi e a quelli in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.

Nei paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse e per alcuni tipi di rifiuti destinati al recupero, il regolamento vieta le esportazioni (è pacifico che la Repubblica libanese rientra nella categoria dei paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse). Ma, per altri tipi di rifiuti il regolamento non vietata l'esportazione ma la subordina a determinate condizioni (assenso del paese di destinazione).

Dunque, a suo tempo la Commissione ha inviato una richiesta scritta a ognuno dei paesi ai quali non si applica la decisione dell'Ocse, chiedendo conferma scritta che determinati rifiuti (di cui all'allegato III o III A del regolamento), la cui esportazione non è vietata possono essere esportati dall'Unione a fini di recupero in tale paese e un'indicazione dell'eventuale procedura di controllo alla quale i rifiuti verrebbero assoggettati nel paese di destinazione.

La Repubblica libanese ha risposto alla richiesta della Commissione con lettera datata 23 giugno 2007. E dal testo di tale lettera emerge che l'importazione di rifiuti in Libano è disciplinata dalla Convenzione di Basilea e da una decisione ministeriale datata 19 maggio 1997. Questa stessa lettera sottolinea peraltro che, per quanto riguarda il fatto che i codici utilizzati dalla Comunità europea sono diversi da quelli utilizzati dalla Repubblica libanese, quest'ultima non intende assumersi alcuna responsabilità in caso di errore o di omissione nella sua risposta.

Il Libano, inoltre ha compilato il questionario standard trasmesso dalla Commissione e per quanto riguarda i rifiuti rientranti nella categoria B1120, tali autorità hanno barrato la colonna 1 intitolata "importazione di tali rifiuti provenienti dalla Comunità europea è vietata".

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