[03/11/2011] News

Danni da fauna selvatica: il Consiglio di Stato individua le responsabilità

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5383 del 27 settembre u.s. stabilisce qual è l'ente responsabile per i danni da fauna selvatica. Nel caso in essere il Consiglio si è pronunciato sul ricorso proposto contro la Regione Lombardia dal proprietario di un allevamento di anguille vicino al quale l'amministrazione regionale aveva istituito un'oasi di protezione degli aironi con zona di "silenzio venatorio".

In queste situazione ideale di tutela, gli uccelli sono diventati numerosi e per sfamarsi hanno trovato facile accesso nel contiguo allevamento ittico di anguille, causando al proprietario ingenti danni. Il Consiglio di Stato non ha ritenuto responsabile la Regione Lombardia e ha affermato che, in questo caso, trova applicazione l'art. 46 della legge regionale n. 26 del 1993, che esclude l'amministrazione regionale tra i soggetti responsabili e stabilisce che «l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica e domestica inselvatichita è a carico delle provincie, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini di caccia, dei titolari delle strutture territoriali private, dei proprietari o dei conduttori dei fondi o dei titolari delle zone per l'addestramento e per le prove cinofile, in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno».

Secondo il Consiglio di Stato, così come previsto all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, la Regione, viceversa, ha esclusivamente l'obbligo di istituire un fondo destinato al risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, stabilendo la concreta disciplina della gestione di tale fondo.

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