[21/10/2011] News

Nel perimetro del Parco naturale possono rientrare anche aree adibite all'agricoltura

Nel perimetro del Parco naturale, sulla base di una valutazione di merito, possono essere incluse anche le aree adibite all'agricoltura. La tutela, dunque può essere estesa oltre che alla zona in cui è stata riscontrata la presenza di particolari specie di flora o di fauna, anche ad aree limitrofe connesse.

Lo afferma il Tribunale amministrativo della Puglia (Tar) a proposito della questione riguardante il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e alcuni proprietari di terreni e aziende agricole ricadenti nel perimetro del parco stesso.

I proprietari, infatti, contestano l'inclusione delle aree di loro proprietà e il conseguente assoggettamento ai vincoli e ai divieti dettati dalla normativa del Parco in zona 1 e 2. Affermano che la definizione del perimetro del Parco sarebbe frutto di istruttoria superficiale e inadeguata dato che i terreni agricoli destinati a seminativo sono caratterizzati da un notevole grado di antropizzazione, sono privi di pregio ambientale e naturalistico.

Ad avviso dei proprietari nelle aree non vi sarebbe traccia delle connotazioni geologiche, morfologiche e biologiche di rilevante valore ambientale, che sole giustificherebbero la loro qualificazione come patrimonio naturale, ai sensi della legge quadro sui parchi ( la numero 394 del 1991). L'imposizione dei vincoli limitativi della proprietà, fra l'altro impedirebbe qualunque iniziativa di sviluppo e ampliamento delle aziende agricole già esistenti e la creazione di attività agrituristiche, con gravi conseguenze economiche per tutti i proprietari.

Le aree naturali protette vengono sottoposte a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, tra le altre, le finalità di conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di biotipi, di processi naturali, di equilibri ecologici. Ma anche di applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali.

Quindi, la condizione necessaria per la qualificazione di area protetta è che il territorio rivesta oggettivamente, sotto uno qualunque degli aspetti normativamente indicati, un rilevante valore naturalistico-ambientale, ovvero sia inserito in un ecosistema di una certa importanza.
Anche la salvaguardia delle attività agricole in senso stretto può rappresentare, unitamente ad altri fattori, presupposto giustificativo dell'estensione del perimetro del Parco.

Fra l'altro l'inclusione di terreni rurali coltivati in una riserva naturale può non essere impeditiva del pieno sfruttamento della destinazione agricola dei fondi.
Comunque sia, il tutto dovrà essere valutato dalle Autorità competenti (statali e regionali). Tali valutazioni rappresentano valutazioni di merito, espressione di un potere istituzionale inevitabilmente caratterizzato da ampi margini di discrezionalità amministrativa e tecnica.

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