[13/10/2011] News

Le associazioni dei consumatori e il diritto di partecipare ai procedimento di controllo della concentrazione

Quando una società elettrica ha intenzione di acquisire il controllo esclusivo di un'altra le associazioni di consumatori hanno diritto di essere sentite nel procedimento Ue di controllo per l'esame della concentrazione, ma solo se sussistono certe condizioni. Ossia quando la concentrazione riguarda prodotti o servizi destinati ai consumatori finali e l'associazione ha effettivamente presentato domanda per partecipare al procedimento.
Lo ha affermato il Tribunale dell'Unione europea a proposito della questione riguardante l'Électricité de France (Edf).

Nel giugno 2009 l'Edf ha annunciato la propria intenzione di acquisire il controllo esclusivo della Segebel Sa, una società holding il cui solo attivo è una partecipazione del 51% nella Spe Sa, il secondo più grande operatore di energia elettrica in Belgio dopo l'operatore storico Electrabel Sa, controllato dalla Gdf Suez Sa. All'epoca dei fatti, lo Stato francese deteneva l'84,6% delle azioni dell'Edf e una partecipazione minoritaria, del 35,91%, in Gdf Suez.

Così l'associazione belge des consommateurs test achats (Abcta) - la più grande associazione di consumatori in Belgio l'Abcta - ha inviato una lettera alla Commissione europea per esprimere le proprie preoccupazioni in merito alla concentrazione annunciata. Ha invitando la Commissione ad analizzare le conseguenze nefaste della presenza dello Stato francese nell'azionariato dell'Edf e della Gdf Suez sulla concorrenza, in particolare sui mercati del gas e dell'elettricità belgi.
La Commissione ha risposto che le osservazioni sarebbero state prese in considerazione nell'ambito dell'analisi della concentrazione.

Nello stesso anno l'Edf ha notificato la concentrazione alla Commissione e a settembre è stato pubblicato un avviso di notifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui si invitavano i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni. Ma l'Asbcta non ha presentato alcuna domanda.
Inoltre la Commissione ha adottato una decisione con cui ha respinto la domanda, proposta dalle autorità belghe, di rinvio parziale dell'esame della concentrazione (decisione di negato rinvio) e una decisione con cui ha dichiarato tale concentrazione compatibile con il mercato comune (decisione di autorizzazione).

A questo punto l'associazione ha adito il Tribunale per ottenere l'annullamento di ambedue le decisioni.

Una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto solo se la decisione la riguarda direttamente e individualmente. Però per le decisioni della Commissione relative alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune, la legittimazione ad agire dei terzi interessati da una concentrazione deve essere valutata in modo differente ossia asseconda che i terzi interessati siano di "prima categoria" (coloro che lamentano vizi che incidono sulla sostanza di decisioni) o di "seconda categoria" (coloro che sostengano che la Commissione ha violato diritti procedurali ad essi riconosciuti dagli atti del diritto dell'Unione europea).

Nel primo caso è necessario che la decisione tocchi un soggetto a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità, e lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari (cosa che non riguarda l'Abcta dato che non è individualmente interessata dalla decisione della Commissione).

Nel secondo caso le associazioni di consumatori possono disporre di un diritto procedurale - vale a dire il diritto ad essere sentite - nell'ambito del procedimento amministrativo della Commissione avente ad oggetto l'esame di una concentrazione a certe condizioni. Ossia la concentrazione deve riguardare prodotti o servizi destinati ai consumatori finali e l'associazione deve avere effettivamente presentato domanda scritta al fine di essere sentita dalla Commissione nel corso del procedimento di esame. Ma l'Abcta pur soddisfando la prima condizione non soddisfa la seconda dato che la richiesta è stata inviata alla Commissione due mesi prima della notifica del procedimento.

Le iniziative che i terzi sono tenuti a intraprendere per essere coinvolti in un procedimento di controllo delle concentrazioni devono avere luogo a partire dalla notifica formale della concentrazione. Ciò consente di evitare, nell'interesse dei terzi, che questi presentino domande senza che l'oggetto del procedimento di controllo condotto dalla Commissione sia stato determinato, il che avviene al momento della notifica dell'operazione economica in questione. Inoltre, ciò evita che la Commissione abbia l'onere di distinguere sistematicamente, tra le domande ricevute, quelle riferite a operazioni economiche costituenti solamente ipotesi astratte, o persino semplici voci, da quelle relative a operazioni che conducono ad una notifica. Lo scenario inverso non sarebbe conforme al dovere di celerità che contraddistingue la normativa dell'Unione in materia di controllo delle concentrazioni.

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