[12/10/2011] News

Impianti di telefonia e destinazione urbanistica di zona

Il Comune non può negare al gestore di impianti di telefonia mobile la richiesta di autorizzazione in ragione della mancata pianificazione dell'area in cui l'antenna avrebbe dovuto essere installata. Lo ricorda il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna (Tar) che con sentenza da ragione alla Wind e torto al comune di Cesena.

In particolare, il diniego comunale è motivato non su esponendo oggettive e documentate valutazioni circa la non correttezza dell'insediamento urbanistico e territoriale dell'impianto, ma sulla base di una presunta e non meglio individuata incompatibilità tra l'impianto progettato e la disciplina urbanistica della zona, zona definita "...di espansione di iniziativa privata da attuarsi attraverso un piano urbanistico preventivo...".

Il legislatore nazionale ha qualificato gli impianti di telefonia mobile come opere aventi carattere di pubblica utilità. E qualificandoli come tali ha inteso svincolare l'installazione di tali impianti sul territorio comunale dalla destinazione urbanistica di zona.

Ciò non significa che il Comune non possa prevedere dei divieti di collocazione degli impianti di telecomunicazione, ma significa che non può impedire l'installazione dell'impianto in ampie zone del territorio. Perché metterebbe a rischio l'efficacia del sistema di comunicazione.

Sembra quindi che il legislatore nazionale consideri gli impianti di trasmissione come fattori indispensabili della vita moderna, la quale, tanto nei contesti lavorativi quanto in quelli personali-famigliari, si fonda ormai sul continuo scambio di informazioni.

L'efficienza delle radio e delle tele-comunicazioni costituisce un fattore determinante della stessa efficienza dei servizi pubblici. Ecco che la localizzazione dell'impianto assume la sua importanza dato che deve poter assicurare la copertura del servizio pubblico nell'intero territorio.

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