[06/10/2011] News

Scambio di quote di CO2 per il trasporto aereo: la disciplina Ue non viola quella internazionale

L'inclusione del trasporto aereo nel sistema per lo scambio di quote di emissioni relative ai gas a effetto serra  che comporta, a partire dal 2012, l'acquisto di quote di emissioni per i voli da e verso aeroporti europei da parte di tutte le compagnie aeree - anche quelle di Stati terzi - è compatibile con gli accordi internazionali. Perché la legislazione Ue non viola né la sovranità degli altri Stati garantita dal diritto internazionale, né la libertà dell'alto mare.

Lo afferma l'avvocato generale Kokott, che si trova a esprimere la sua opinione sulla questione sollevata da alcune compagnie aeree con sede negli Stati Uniti e in Canada. Esse, infatti hanno chiesto alla High Court of Justice of England and Wales l'annullamento delle misure di attuazione della direttiva 2008/101 adottate dal Regno Unito. A loro parere l'Unione europea, mediante l'inclusione del trasporto aereo internazionale, in particolare transatlantico, viola una serie di principi. Principi sia di diritto internazionale consuetudinario cioè la sovranità degli Stati sul loro spazio aereo, dell'invalidità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare e della libertà di sorvolo, sia accordi internazionali come la Convenzione di Chicago, il Protocollo di Kyoto e il cosiddetto Accordo "open skies" (l'accorso fra Unione europea e Stati Uniti che rimuove gli ostacoli al traffico fra i due continenti).

Ma secondo l'avvocato generale i principi di diritto internazionale consuetudinario e gli accordi internazionali non sono  neppure nella misura in cui il sistema Ue di scambio delle emissioni viene esteso a quelle parti di volo che si svolgono al di fuori dello spazio aereo degli Stati membri dell'Unione europea.

La disciplina dettata dalla direttiva non ha efficacia extraterritoriale, perché riguarda soltanto le partenze e gli arrivi di aeromobili in aeroporti dell'Unione europea. E questo integra un elemento di collegamento a carattere territoriale sufficiente per includere interamente il volo in questione nel sistema Ue di scambio delle emissioni.

Quindi, solo per partenze e per arrivi in aeroporti Ue le imprese devono corrispondere per ogni volo un numero variabile di quote di emissioni. E solo in caso di inadempienza possono essere colpite da sanzioni che vanno fino al divieto di esercizio dell'attività. Le quote di emissioni che devono essere corrisposte per i voli con partenza o arrivo in aeroporti dell'Unione europea sono dovute a motivo dell'emissione di gas a effetto serra, e non a causa del semplice consumo di carburante ovvero della presenza a bordo di persone o cose. Del resto il sistema Ue di scambio delle emissioni è una misura fondata sul mercato, finalizzata alla protezione dell'ambiente e del clima.

Quanto alle disposizioni di accordi internazionali l'avvocato generale sottolinea che l''Ue non ha adottato un'iniziativa autonoma di natura illegittima al di fuori dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO), in quanto il Protocollo di Kyoto non rimette la limitazione e la riduzione dei gas a effetto serra alla competenza esclusiva dell'ICAO. Neppure l'Accordo «open skies» esclude l'applicazione di misure fondate sul mercato per quanto riguarda le emissioni causate dal trasporto aereo. Non solo, l'inclusione dei voli di tutte le compagnie aeree da e verso aeroporti europei nel sistema Ue di scambio delle emissioni è compatibile con il principio delle eque e pari opportunità sancito dall'Accordo «open skies».

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