[22/09/2011] News

La Vas e i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale

La Valutazione strategica ambientale (Vas) non può essere esclusa per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale quando riguardano un unico oggetto di attività economica. Quindi, una normativa nazionale che prevede in modo tanto generale e senza esame caso per caso che una valutazione non debba essere realizzata, si pone in contrasto con la direttiva comunitaria.

L'ha affermato la Corte di Giustizia europea che con sentenza di oggi risponde alla domanda rivoltale dal giudice lituano. Una domanda presentata nel contesto di una controversia relativa all'approvazione di due piani dettagliati. Due piani che regolamentano, ciascuno, la costruzione di un complesso immobiliare destinato all'allevamento intensivo avente la capacità di 4000 suini e la destinazione delle superfici dei due terreni adibiti ad accogliere i due complessi. Una controversia nata perché le autorità competenti hanno effettuato non due valutazione strategica ma soltanto una, poiché i due piani sono stati considerati come riguardanti un unico oggetto di attività.

Secondo la normativa nazionale, infatti, la procedura di Vas non si applica a documenti di pianificazione territoriale che, - come i due piani dettagliati - contemplano un unico oggetto di attività economica.

Secondo la normativa per i piani di dettaglio è obbligatorio effettuare la Vas, anche se in concreto, essi definiscono il quadro in cui l'attuazione di progetti potrà essere autorizzata. La direttiva 2001/42, non permette di affermare che il suo ambito d'applicazione debba limitarsi ai piani e ai programmi che stabiliscono il quadro di progetti relativi a più oggetti in uno o più dei settori.

Del resto, i termini "tutti i piani e i programmi preparati per vari settori" utilizzati dal legislatore europeo, riguardano tutti i piani e i programmi elaborati per ciascuno dei settori menzionati dalla direttiva, incluso il settore della pianificazione del territorio rurale considerato isolatamente e non soltanto i piani e i programmi preparati contemporaneamente per più settori di tale genere.

Poiché i settori interessati sono tutti molto ampi, ogni altra interpretazione avrebbe la conseguenza di limitare notevolmente l'ambito di applicazione e di compromettere così il conseguimento dell'obiettivo essenziale della direttiva. Tanto che progetti di grande portata potrebbero essere esclusi dalla sfera di tale direttiva qualora riguardassero un'unica attività economica.

E' pur vero che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locali, la Vas è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni.

Il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono trova comunque il suo limite nell'obbligo di sottoporre a una valutazione ambientale i piani che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente per le loro caratteristiche, il loro oggetto, il loro impatto e le zone che potrebbero esserne coinvolte.

Quindi, lo Stato membro che dovesse fissare un criterio avente come conseguenza che la totalità di una categoria di piani sia a priori sottratta all'obbligo di Vas eccederebbe il margine di discrezionalità. Margine che non verrebbe superato se la totalità dei piani esclusi potesse considerarsi come inidonea a produrre un impatto ambientale significativo. Considerazione che dovrebbe basarsi su criteri pertinenti come l'estensione del terreno cui si riferiscono o la sensibilità degli spazi naturali. Ma non rientra in tale ipotesi il criterio secondo cui il documento di pianificazione riguarda un unico oggetto di attività economica. Fra l'altro tale criterio non è neppure idoneo a consentire di valutare se un piano abbia o no effetti significativi sull'ambiente. Anzi può creare difficoltà nello stabilire con chiarezza l'estensione della categoria di piani che le autorità competenti possono considerare come piani aventi "un unico oggetto di attività economica". 

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