[13/09/2011] News

Rifiuto? No, materia prima seconda se c'è la domanda del mercato

La Corte di Cassazione ha stabilito (sentenza 24427/2011) che un rifiuto solido urbano non deve avere un "valore economico" per diventare a tutti gli effetti materia prima seconda (mps).

Qualsiasi rifiuto "recuperato", secondo la Suprema Corte, pur essendo privo di un valore economico proprio potrà essere qualificato come materia prima seconda qualora incontri la domanda di mercato, cioè di operatori interessati ad utilizzarlo come nuova merce (anche solo di paesi extra Ue).

Questa decisione dà attuazione alla direttiva 2008/98 (cessazione della qualifica di rifiuto) introdotta con il Dlgs 205/2010 che ha abrogato un articolo del codice ambientale (il 181-bis) con il nuovo articolo "end of waste" (184-ter) il quale richiede solo che vi sia "un mercato o una domanda per tali sostanze o oggetti" indipendentemente dal valore economico di dette sostanze o oggetti quali rifiuti.

Questa decisione allarga di fatto la sfera di applicabilità della nozione di "materia prima seconda", secondo gli indirizzi della UE (evidenziati dalle comunicazioni fatte recentemente dal vice presidente Tajani) che per combattere la volatilità delle commodities indica nello sfruttamento delle "miniere urbane" tramite la creazione di "distretti del riciclo" e nella ricerca di "commodities di sostituzione" gli strumenti per contrastare la dipendenza dai costi delle materie prime.

Svincolare normativamente le materie prime seconde dal valore economico "intrinseco" può garantire una più reale ed effettiva circolazione nel sistema produttivo di queste materie, incentivandone sempre di più l'utilizzo.

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