[05/09/2011] News

Tar Piemonte: il divieto generalizzato di fotovoltaico a terra viola le normative nazionali ed Ue

Secondo il Tar Piemonte una previsione urbanistica con un divieto generalizzato per gli impianti fotovoltaici a terra in tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III,  «Contrasta con la normativa nazionale e comunitaria».

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte ha accettato un ricorso di diversi cittadini contro il
Comune di Caluso e la Regione Piemonte per due delibere  della giunta comunale dell'1.3.2010 con  disposizioni specifiche per l'installazione pannelli fotovoltaici a terra e la "Relazione Programmatica sull'Energia" e la delibera approvate dalla giunta della Regione Piemonte il 28.9.2009. , ma anche contro la delibera della giunta provinciale di Torino, che riteneva «in tutto o in parte la compatibilità della suddetta variante con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati e/o del pronunciamento espresso in modo positivo per silentium», chiedendo anche l'annullamento della delibera della giunta della provincia di Torino n. 18 del 18.5.2010.

La Regione Piemonte ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa «Per carenza di interesse, stante la natura non vincolante della relazione programmatica».

I ricorrenti avevano presentato al comune di Caluso una richiesta di realizzare,  su un fondo di loro proprietà, «Un impianto di energia elettrica di fonte solare fotovoltaica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003». Il Comune ha respinto la domanda a causa della «Intervenuta adozione della variante parziale n. 7 (la deliberazione impugnata) che ha escluso i terreni agricoli di classe prima, seconda e terza dalla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra».

Secondo la normativa vigente, spiega il Tar «Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dalla pianificazione urbanistica, senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso del sito; ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 "nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla l. n. 57/2001, articoli 7 e 8, nonché del d.lgs. 228/2001"; prosegue poi il co. 10 del medesimo articolo che, in attuazione delle emanande linee guida nazionali, le Regioni potranno procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.
In fatto per quanto concerne le linee guida nazionali vi è stato un sostanziale vuoto normativo protrattosi dal 2003 al 2010; solo con D.M. 10.9.2010, quindi successivamente al procedimento per cui è causa nonché all'instaurazione del presente giudizio, sono state emanate le "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Con successiva D.G.R. 14.12.2010, n. 3-1183 la Regione Piemonte ha individuato le aree e i siti non idonei all'installazione di impianto fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 delle "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al d.m. 10.9.2010". Antecedentemente alle suddette linee guida nazionali e connessa disciplina regionale, la Regione Piemonte aveva anche adottato la D.G.R. n. 30-12221 del 28.9.2009 recante "relazione programmatica sull'energia" nella quale, a mero fine orientativo e propedeutico alla programmazione di settore, individuava zone di possibile "attrazione" ovvero "repulsione" per l'insediamento dei parchi fotovoltaici. Suddetta relazione programmatica (che indicava tra le possibili aree di repulsione "R1" dei parchi fotovoltaici anche i suoli di capacità produttiva di classe III) è stata oggetto di impugnativa da parte dei ricorrenti, poiché richiamata dal Comune di Caluso ai fini dell'adozione della contestata variante parziale».

Per questo scrive il Tar nella sua sentenza , «Sullo specifico punto si ritiene di confermare la statuizione di inammissibilità del ricorso già evidenziata in sede cautelare, non avendo la "relazione programmatica" natura né provvedimentale né vincolante, sicché manca uno specifico interesse dei ricorrenti all'impugnativa di un atto di per sé non lesivo».

Ma è il diniego del Comune che non convince il Tar del Piemonte: «Appare assorbente e fondata la prima censura. Il Comune di Caluso ha adottato (per altro con le improprie, e contestate, forme della variante parziale) una variante che, escludendo dall'insediamento dei parchi fotovoltaici le zone agricole classificate in classe I, II e III, nella sostanza preclude l'installazione di questa tipologia di impianti in modo pressoché generalizzato in tutte le aree agricole del territorio comunale (sulla contestazione che l'esclusione così disposta di fatto riguarda la quasi totalità del territorio comunale parte resistente non ha sostanzialmente contro detto). Tale soluzione contrasta con la normativa nazionale là dove quest'ultima consente ex se l'installazione in aree agricole, fermo il rispetto della biodiversità e di peculiarità di singole aree. E' pur vero che il sostanziale protratto silenzio a livello nazionale circa l'individuazione delle linee guida prescritte dalla disciplina legislativa, in conformità anche alla normativa comunitaria, ha di fatto creato enormi difficoltà nelle gestione delle pratiche sul territorio, vero è anche tuttavia che, in ogni caso, formule di pressoché generalizzata esclusione sono certamente contrastanti con la disciplina tanto nazionale che comunitaria, come più volte evidenziato anche dal giudice delle leggi in relazione a singole leggi regionali. L'esclusione genericamente disposta per "tipologia di capacità produttiva", per di più parificando suoli dalla capacità I alla III non pare rispettosa del dettato normativo là dove riferito alla "peculiarità di singole aree" che presuppone appunto al limite una analisi e motivazione puntuale e non certo generica. D'altro canto che i suoli di capacità produttiva III non presentino particolari caratteristiche di pregio già solo come quelli di capacità produttiva I o II risulta confermato anche dalle successive e già ricordate linee guida nazionali e regionali, ove la repulsione si è limitata ai suoli di capacità produttiva II».

Il Tar conclude che «In sintesi contrasta con la normativa nazionale e comunitaria una generalizzata preclusione urbanistica di repulsione di impianti fotovoltaici a terra da tutte le aree agricole classificate in classe I, II e III».

Proprio perché il Comune aveva di fatto istituito  una amplissima area di presunta esclusione, «L'ampiezza della preclusione si presenta tale sul territorio che avrebbe richiesto una variante strutturale e non certo parziale, con conseguente applicazione di un diverso e più gravoso procedimento di approvazione della variante».

Quindi l'accoglimento di due aspetti del ricorso «Travolge in parte qua tutti gli atti impugnati e, in via derivata, anche quelli impugnati con motivi aggiunti, ferma l'inammissibilità del gravame per quanto concerne le linee guida regionali. La domanda deve pertanto trovare accoglimento nei sensi e nei limiti di cui in motivazione».

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