[05/08/2011] News

Sanzioni per l'inceneritore senza Aia

L'attività di incenerimento dei rifiuti svolta in assenza di autorizzazione integrata ambientale (Aia) è sanzionata con particolare rigore dal legislatore italiano proprio per evitare o di limitare gli effetti negativi dell'incenerimento (e del coincenerimento) dei rifiuti sull'ambiente. Si parla di pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, con differenti valori edittali a seconda che l'attività abbia a oggetto rifiuti pericolosi o non. Sanzioni, queste, contenute nella disciplina in materia di incenerimento dei rifiuti, che si pone in termini di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta nel Testo unico ambientale (dlgs 152/06 e successive modifiche).

Lo ricorda la Corte costituzionale con sentenza di questo mese chiamata a pronunciarsi dal Tribunale di Trieste. Il Tribunale, infatti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nel decreto legislativo di attuazione della direttiva sull'incenerimento dei rifiuti (dlgs 133/2005), nella parte in cui contempla la sanzione congiunta dell'arresto e dell'ammenda e non invece le pene dell'arresto o dell'ammenda, per i reati connessi all'attività di incenerimento di rifiuti.

In particolare la questione dinnanzi al tribunale riguarda una società commerciale dedita al trattamento di rifiuti di un impianto di incenerimento. A tale società viene contestato, sia lo svolgimento, in assenza delle prescritte autorizzazioni, dell'attività di incenerimento di materiali assimilabili ai rifiuti urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi, sia le condotte di superamento dei valori limite di emissione, di protrazione dell'attività oltre il limite temporale, di omissione della dovuta informazione alle autorità competenti circa l'avvenuto superamento di determinati limiti di emissione e di sospensione della registrazione dei valori inquinanti.

In tale contesto la difesa ha sollecitato l'applicazione della diversa disciplina sanzionatoria prevista da altro decreto legislativo (il 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), ora abrogato dal decreto legislativo del 2010 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69").

In entrambe i casi comunque l'Aia è considerata come una precondizione per l'esercizio dell'attività di incenerimento dei rifiuti. E in entrambi i casi se pur in maniera diversa è prevista la sanzione in assenza dell'Aia. Non a caso la ratio delle due previsioni è quella di assicurare una valutazione preventiva circa "la sussistenza delle condizioni di operatività in sicurezza di un impianto industriale, nel rispetto ed a tutela dell'ambiente, subordinando a ciò il rilascio da parte dell'autorità competente dell'autorizzazione integrata ambientale all'esercizio dell'impianto".

Il decreto del 59/2005 (in particolare l'art. 16 oggi trasfuso nell'art. 29-quattuordecies del dlgs 152/2006) riguarda l'esercizio di determinate attività (previste prima nell'allegato I al dlgs 59/2005,oggi allegato VIII alla parte seconda del Testo unico ambientale) e la sanzione in mancanza di autorizzazione integrata ambientale. Ma a differenza del Testo unico ambientale (art. 279 del d.lgs. n. 152 del 2006 relativo alle sanzioni e contenuto nella parte della prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) - che si riferisce, a sua volta, all'esercizio di impianti in mancanza di altre autorizzazioni, diverse dall'Aia, eventualmente prescritte - non opera alcuna distinzione in base alla natura dell'autorizzazione prescritta per l'esercizio dell'impianto. Inoltre, diversifica il trattamento sanzionatorio soltanto in base alla categoria di rifiuti, pericolosi o non, oggetto di incenerimento, e rinviando, quanto al regime autorizzatorio, alle previsioni generali.

Dunque, la norma sanzionatoria applicabile dovrebbe essere individuata in considerazione del tipo di autorizzazione di cui gli imputati avrebbero dovuto munirsi per l'incenerimento dei rifiuti trattati: nella specie, sia l'autorizzazione integrata ambientale, sia le altre autorizzazioni prescritte per l'incenerimento di rifiuti assimilabili a quelli urbani, speciali e pericolosi.

Secondo la Corte, dalla ricostruzione del quadro normativo emergerebbe il carattere di specialità della normativa contenuta nel d.lgs. n. 133 del 2005, confermato dalla circostanza che la relativa disciplina è stata espressamente fatta salva sia con l'introduzione del Testo unico ambiente, sia in occasione dei provvedimenti "correttivi" sopravvenuti.

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