[28/07/2011] News

Lo stallatico puņ essere usato come compost

Lo stallatico può esse utilizzato come compost e la produzione di terriccio utilizzato nella coltivazione dei funghi deve rispettare le norme tecniche. I controlli sulla compatibilità igenico-ambientale della lavorazione sono svolti dai comuni e dalle provincie (secondo le loro competenze), ma, in ogni caso, eventuali misure volte a ridurre il disagio per i cittadini devono rispettare i principi di gradualità, proporzionalità e garanzia del contraddittorio.

Lo ricorda il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Tar) con sentenza di questo mese, a proposito della questione che coinvolge un'azienda agricola e il comune di Cenate Sotto (Bg).

Il sindaco infatti dispone l'immediata interruzione del conferimento di deiezioni equine e di pollame presso l'Azienda per ragioni di tutela pubblica. Ma, la mancanza di pericoli immediati per la salute pubblica non consente l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente.

Molto spesso nelle situazioni che riguardano i pericoli della salute pubblica, si fa ricorso alle ordinanze di tal tipo. Vengono adottate dal sindaco per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Però, tale potere va esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità. Situazioni per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi dall'ordinamento giuridico. Situazioni di pericolo accertate su prove concrete e non su mere presunzioni anche se l'obiettivo può essere di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Comunque, dalla relazione tecnica presentata dall'azienda agricola che descrive la preparazione del terreno di coltura dei funghi come procedimento di compostaggio, il terriccio utilizzato nella coltivazione dei funghi sembra assimilabile al compost.

Mentre per quanto riguarda l'impiego dello stallatico per finalità di compostaggio questo è consentito dal regolamento europeo relativo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano che abroga il regolamento del 2002.

I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all'insorgenza dell'afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell'uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Tali situazioni critiche, inoltre, possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l'impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. E l'insorgenza di malattie potrebbe avere conseguenze negative per l'ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità.

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