[20/07/2011] News

Il criterio della vicinitas legittima il cittadino a tutelare la salute e l'ambiente

Le persone che vivono in area destinata alla costruzione di una centrale a termoelettrica a biomasse possono agire in giudizio per tutelare l'ambiente e la salute, basta che esista una situazione di stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto dell'intervento costruttivo autorizzato.

Lo ricorda il Tribunale regionale amministrativo del Piemonte (Tar) con sentenza del mese scorso chiamato a pronunciarsi sulla questione dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di centrale termoelettrica a biomasse con potenza termica di 23,5 MWt, rilasciata dal Comune di Serravalle Sesia (VC).

I residenti nel Comune di Serravalle Sesia, infatti, denunciano i rischi ambientali legati alla  costruzione e all'esercizio del nuovo impianto alimentato da energie rinnovabili e la non adeguata considerazione delle relative fonti di pericolo, sotto vari profili. Ossia dell'inquinamento pregresso del sito; della mancata previsione delle modalità di smaltimento dei rifiuti; della dispersione di calore nell'ambiente; dell'aumento del traffico veicolare in zona e della presenza di eternit in fabbricato dismesso dalla precedente attività produttiva.

In materia di minacce alla salute pubblica o all'ambiente, è riconosciuta in linea di principio l'esigenza di autonoma protezione delle persone che vivono nell'area interessata dalla fonte di pericolo. Ma occorre qualificare la posizione dei singoli che agiscono per la tutela del bene ambiente.

A tale proposito, esiste il criterio della vicinitas il quale costituisce la base del riconoscimento della legittimazione ad agire dei singoli che si muovano a tutela del bene ambiente e, in particolare, a tutela di interessi incisi da atti che li ledono direttamente e personalmente, unitamente all'intera collettività che insiste sul territorio.

Tale criterio non coincide con la proprietà o con la residenza in un'area immediatamente confinante con quella interessata dall'intervento contestato, ma deve essere inteso in senso elastico e va modulato, quindi, in proporzione alla rilevanza dell'intervento e alla sua capacità di incidere sulla qualità della vita dei soggetti che risiedono in un'area più o meno vasta. Ciò comporta, in concreto, che la "misura" della legittimazione ad agire dei singoli in materia ambientale non sia univoca, perché varia in relazione all'ampiezza dell'area coinvolta dalla ipotizzata minaccia ambientale.

Dunque non può essere denegata la legittimazione ai residenti di un comune dove è destinata a sorgere la nuova centrale termoelettrica alimentata a biomasse, perché hanno un collegamento stabile con la dimensione territoriale di incidenza del potenziale danno all'ambiente indotto da tale intervento.

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