[13/07/2011] News

Tar del Piemonte: impossibile proibire categoricamente l'installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli

I comuni e le regioni non possono precludere in maniera pressoché generalizzata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole del loro territorio, perché ciò contrasta con la normativa nazionale e comunitaria.

Lo ribadisce il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte (Tar) che con sentenza del mese scorso si pronuncia sulla questione riguardante il Comune di Caluso. Il Comune infatti ha respinto l'istanza di permesso di costruire da parte dei proprietari del terreno, finalizzata alla realizzazione di un impianto di energia elettrica di fonte solare fotovoltaica. E lo ha fatto sulla base della variante parziale che ha escluso i terreni agricoli di classe prima, seconda e terza dalla possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra e della disciplina regionale "relazione programmatica sull'energia". Tale disciplina infatti individuava zone di possibile "attrazione" ovvero "repulsione" per l'insediamento dei parchi fotovoltaici. Un individuazione a mero fine orientativo e propedeutico alla programmazione di settore che non ha, dunque, natura né provvedimentale né vincolante (per questo motivo il Tar ritiene che manchi uno specifico interesse dei ricorrenti all'impugnativa di un atto di per sé non lesivo).

Secondo la normativa nazionale, gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dalla pianificazione urbanistica, senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d'uso del sito. Però nell'ubicazione deve essere tenuto di conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

La normativa, inoltre, prevede che in attuazione delle linee guida nazionali, le Regioni potranno procedere all'indicazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti.

Dunque l'esclusione regionale dettata per l'insediamento dei parchi fotovoltaici nelle zone agricole contrasta con la normativa nazionale, là dove quest'ultima consente l'installazione in aree agricole, fermo il rispetto della biodiversità e di peculiarità di singole aree.

È pur vero che il sostanziale e protratto silenzio a livello nazionale circa l'individuazione delle linee guida prescritte dalla disciplina legislativa, in conformità anche alla normativa comunitaria, ha di fatto creato enormi difficoltà nelle gestione delle pratiche sul territorio. Vi è stato un sostanziale vuoto normativo protrattosi dal 2003 al 2010 (solo nel 2010 sono state emanate le "linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), che ha porto le Regioni ad agire senza un riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale.

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