[14/06/2011] News

L'Italia e il rischio fitosanitario

In Italia lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale durerà fino al 31 maggio 2012. L'ha dichiarato il presidente del consiglio con decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri. E lo fa non solo per fronteggiare la situazione di rischio fitosanitario, ma anche per evitare una condanna per infrazione da parte dell'UE.

Nel territorio nazionale è stata accertata una grave situazione di rischio fitosanitario derivante dalla diffusione di parassiti e organismi nocivi che potrebbero avere gravissime ripercussioni sotto il profilo ambientale e paesaggistico. Tali organismi si sono rapidamente acclimatati e diffusi nel territorio nazionale, causando ingenti danni alle colture agrarie, agli ecosistemi forestali e al verde urbano.

La diffusione di tali organismi inoltre, comporterebbe la possibile mancata garanzia fitosanitaria delle produzioni italiane, cosa che potrebbe essere identificata come possibile introduzione di organismi nocivi in Paesi in cui tali parassiti risultino ancora assenti.

Fra l'altro, nel febbraio del 2009 è stata notificata allo Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria riguardante l'adozione e comunicazione di provvedimenti necessari a eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, (in attuazione della direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria causata). Allo Stato italiano è stata contestata l'inadeguata applicazione delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio. In altre parole l'Italia non ha tutelato la salute delle piante violando l'obblighi previsti dalla direttiva europea del 2000.

Tale direttiva, infatti, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.
La produzione vegetale riveste grande importanza per l'Ue, ma il rendimento della produzione vegetale è costantemente compromesso dagli organismi nocivi. Dunque risulta necessario proteggere i vegetali da detti organismi, non soltanto per evitare una diminuzione della resa, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura.

La lotta contro gli organismi nocivi condotta all'interno del territorio comunitario attraverso un regime fitosanitario applicabile alla comunità - in quanto spazio senza frontiere interne e intesa a distruggerli metodicamente e in loco - avrebbe soltanto una portata limitata se non fossero applicate contemporaneamente misure di protezione contro la loro introduzione nell'Ue.

La necessità di tali misure è stata da tempo riconosciuta e ha formato oggetto di numerose disposizioni nazionali e di convenzioni internazionali, tra le quali la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) del 6 dicembre 1951, conclusa in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), riveste un interesse mondiale.

Una delle misure più importanti consiste nella compilazione di un elenco degli organismi nocivi particolarmente pericolosi, la cui introduzione deve essere vietata, e degli organismi nocivi la cui introduzione tramite taluni vegetali o prodotti vegetali deve essere parimenti vietata.

La presenza di alcuni di detti organismi nocivi non può essere accertata con sicurezza al momento dell'introduzione dei vegetali e dei prodotti vegetali provenienti dai paesi dove sono presenti. È quindi necessario prevedere, in misura per quanto possibile limitata, divieti d'importazione di taluni vegetali e prodotti vegetali o l'organizzazione di controlli speciali nei paesi produttori.

I controlli fitosanitari dovranno essere limitati alle introduzioni di prodotti originari di paesi terzi e ai casi in cui esistono seri motivi che facciano ritenere che una disposizione fitosanitaria non sia stata rispettata.

In caso di pericolo immediato d'introduzione o di diffusione di organismi nocivi, disposizioni protettive provvisorie, non previste dalla presente direttiva, potranno essere adottate dallo Stato membro in cui sorge il problema. E la Commissione deve essere informata di tutti gli avvenimenti che richiedono l'adozione di misure di salvaguardia.

 

Torna all'archivio