[31/05/2011] News

Sistri, quanta confusione...

La proroga del Sistri smentisce la teoria che nelle more dell’entrata in vigore delle nuove norme chi trasporta rifiuti senza formulario non può essere più sanzionato

Quando è stata disposta la precedente proroga del SISTRI, è stata subito diffusa una teoria "interpretativa" in base alla quale nelle more della entrata in vigore delle nuove sanzioni si sarebbe creata una "vacatio legis" cioè un buco nero sanzionatorio talchè fino al 1 giugno 2011 (e cioè per oltre cinque mesi...) erano state per errore totalmente abolite le sanzioni (anche penali) per chi trasportava rifiuti senza formulario.

Questa "interpretazione" è dilagata in pochi minuti ed è stata subito sostenuta e condivisa da molti su internet, in seminari e convegni, e perfino sostenuta in alcune scuole di polizia.

L'effetto è stato devastante perché si è sparsa la convinzione tra molti operatori di polizia, soprattutto quelli avvezzi a recepire subito al volo novità negative sugli aspetti operativi di controllo su strada, che chi trasportava rifiuti (anche pericolosi) senza formulario non poteva e doveva essere più sanzionato fino al 1 giugno 2011!

Noi da parte nostra abbiamo subito contestato tale "interpretazione", assumendoci la responsabilità di dire e scrivere a chiare lettere e senza mezzi termini che tale "buco sanzionatorio" era impensabile già a livello logico prima ancora che giuridico (sulla nostra testata on line abbiamo già affrontato approfonditamente il tema con due articoli pubblicati in data 16 e 20 gennaio 2011 nonché con una risposta a quesito pubblicata il  25 aprile 2011, vedi in Areanews su www.dirittoambiente.net).

In primo luogo,  abbiamo sostenuto che era realmente assurdo ipotizzare - a livello pratico e concreto - che il nostro legislatore avesse voluto creare per alcuni mesi una specie di impunità totale per un settore così delicato e prioritario come il trasporto dei rifiuti. Si sarebbe trattato di una specie di schizofrenia legislativa che mentre attivava un sistema radicale e complesso come il SISTRI proprio per intervenire a rendere più penetranti e severe le regole sulla tracciabilità in materia di trasporto dei rifiuti, nello stesso tempo deregolamentava radicalmente tutto lo stesso sistema per alcuni mesi eliminando le sanzioni in tale mora temporale... Avrebbe avuto un senso logico tale stato di cose?

Già questo sarebbe bastato - a nostro avviso - per non aderire alle opposte tesi.

Ma naturalmente siamo stati osteggiati e sul territorio c'è chi fino a ieri ha continuato a seguire "teoria" opposta ed a non sanzionare i trasporti illeciti in questione, nonostante che perfino il Ministro dell'ambiente in una trasmissione televisiva sul SISTRI su domanda espressa aveva sostenuto che non vi era alcuna "vacatio legis" e che si dovevano continuare - logicamente - ad applicare le sanzioni di sempre fino al 1 giugno 2011.

Oggi il decreto del rinvio sul SISTRI ci dà pienamente ragione.

È stato pubblicato infatti sulla G.U. del 30 maggio 2011, n. 125 il decreto - rubricato come D.M. 26 maggio 2011 - che proroga ulteriormente la fase transitoria del Sistri. 

Le imprese - dunque - fino allo scadere dei nuovi termini - che ora sono stati scaglionati per categorie di soggetti - debbono continuare ad operare seguendo un doppio regime documentale, e cioè: accanto all'adempimento delle formalità del Sistri (uso dei dispositivi USB, delle black-box, compilazione delle Schede Sistri - Area Registro cronologico ed Area movimentazione e trasporto accompagnato da copia della Scheda Sistri - Area movimentazione), durante tale periodo resta obbligatorio continuare a tenere i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto, la cui compilazione di fatto garantisce l'adempimento degli obblighi di legge.

Infatti nei "considerando" il nuovo decreto precisa che: " Considerato che nelle more dello scadere del rispettivo termine  di cui all'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, tutti i soggetti comunque tenuti all'iscrizione al SISTRI sono tenuti  all'osservanza  degli  obblighi previsti dagli articoli 190 e 193 del decreto  legislativo  3  aprile 2006, n. 152, e sono soggetti alle relative sanzioni;".

Ricordiamo che a norma dell'art. 16, comma 2, del D.Lgs. 205/2010 (decreto con il quale è stata recepita la Direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti e che ha introdotto le disposizioni del Sistri nel D.Lgs. n. 152/06) le disposizioni che riformulano gli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009; pertanto fino allo scadere dei termini nuovi di proroga fissati dal D.M. 26 maggio 2011, per la tenuta del registro di c/s e del formulario si dovrà fare riferimento ancora alle "vecchie" disposizioni del T.U. ambientale, così come alla "vecchie" sanzione connesse a tali adempimenti formali.

Questa storia deve indurci ad una riflessione generale. Quando ci sono innovazioni legislative, le forze di polizia devono prestare molta attenzione ad adire subito ad ogni "teoria" che viene promulgata soprattutto quando poi si va ad incidere sui sistemi sanzionatori ivi inclusi quelli penali.

Si rischiano situazioni incontrollabili. Resta da chiedersi adesso - ad esempio - quale valutare collegare a tutti quei casi di controllo eseguiti sul territorio da gennaio ad oggi nel contesto dei quali non sono state elevate le relative sanzioni amministrative o  - peggio - non sono state inviate le relative comunicazioni di notizie di reato.  Quanti trasporti illeciti non sono stati sanzionati in questi cinque mesi?                                                                                          

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