[02/10/2007] Rifiuti

Anche i biologi sono idonei a qualificare l’impresa per la gestione dei rifiuti

LIVORNO. Il Tar Lazio con sentenza (n. 9172/2007), dichiara illegittima la delibera del Comitato nazionale dell’albo delle impreseche indicava i requisiti per l’iscrizione all’albo nazionale delle imprese nella categoria che riguarda la bonifica dei siti: le imprese debbono avere nel proprio personale almeno un laureato in ingegneria, uno in chimica, uno in scienza geologiche senza invece prevedere mai la presenza di un laureato in scienze biologiche.

Per questo motivo l’ordine nazionale dei biologi proponeva nel lontano 2002, ricorso al tribunale amministrativo.
E questo non è certo l’unico episodio: già nel 2001 lo stesso tribunale si pronunciava su una questione molto simile ritenendo la decisione del decreto ministeriale del 1998 illegittima.

La questione riguardava sempre l’esclusione della categoria dei biologi dall’elenco dei professionisti abilitati a rilasciare l’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto di determinate tipologie di rifiuti.
Al contrario il Tribunale riteneva che i biologi possedevano le capacità professionali per farlo.

Ecco dunque, che il Tar riprende la linea della precedente sentenza e annulla la delibera del Comitato: in base alla L. 396/1967 infatti, formano oggetto della professione di biologo l’identificazione di agenti patogeni dell’uomo, degli animali e delle piante.

Dunque, la figura del biologo ha tutte le caratteristiche per svolgere un ruolo nell’attività delle imprese che effettuano gestione dei rifiuti. In base alla loro formazione possono svolgere analisi atte alla prevenzione e alla riduzione del rischio e dei danni all’ambiente e alla salute.

In generale investire nelle figure professionali qualificate da parte dell’imprese è un atto dovuto sempre se vogliono svolgere attività di bonifica. Questo perché la presenza nell’organico dell’azienda di ingegneri, chimici, geologi e ora anche biologi è requisito essenziale per l’iscrizione all’albo e dunque per l’esercizio regolare dell’attività.

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