[11/09/2007] Comunicati

Se le migliori tecnologie disponibili sono un criterio soggettivo...

LIVORNO. Sono disponibili online i documenti di riferimento per i Brefs (Best avaible techiniques reference documents). La Commissione europea ha annunciato di aver adottato sei documenti di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili per prodotti chimici inorganici, specialità chimiche inorganiche, polimeri, produzione di ceramiche, trattamento di superficie con solventi organici e prodotti chimici inorganici come ammoniaca, acidi e fertilizzanti.
Il che significa che il legislatore italiano dovrà fare riferimento ai documenti comunitari per l´elaborazione delle linee guida nazionali relative all´individuazione e all´utilizzo delle migliori tecniche disponibili.

La direttiva europea 96/61/ce (completamente recepita dal Dlgs 59/2005) che concerne la prevenzione e la riduzione integrata dell´inquinamento, introduce nell´ordinamento comunitario il concetto di migliore tecniche disponibili.

La direttiva muove dalla premessa che un approccio normativo settoriale e non coordinato ai problemi causati dall´inquinamento rischia di rilevarsi inefficace. Il pericolo è che le misure di prevenzione e abbattimento a tutela di un solo settore ambientale finiscano per trasferire l´inquinamento in un altro settore dell´ambiente, anziché proteggere l´ambiente nel suo complesso.

Nel tentativo di eliminare tale pericolo la direttiva promuove un approccio unitario alle problematiche ambientali causate dall´attività di determinati impianti industriali. Quindi prevede che l´attività di specifici impianti non sia più autorizzata per singoli impatti, ma sia soggetta ad un unica autorizzazione rilasciata a conclusione di un unico procedimento dove confluiscono i vari procedimenti dei singoli profili di tutela.

Di conseguenza l´autorizzazione integrata ambientale (Aia) sostituisce ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione previste dalle diverse discipline di settore (tranne la Via, gli adempimenti della Seveso, i certificati urbanistici e gli adempimenti per la sicurezza dei lavoratori).

Mediante l´autorizzazione integrata devono essere prescritte tutte le misure ritenute necessarie per conseguire un elevato livello di protezione dell´ambiente nel suo complesso. In questa prospettiva, l´autorizzazione deve indicare anche i valori-limite di emissione per le sostanze inquinanti provenienti dall´impianto autorizzato. E tali valori, oltre a non poter essere inferiori rispetto a quelli fissati dalle normative di settore, devono essere basati sulle migliori tecniche disponibili ovvero sulla tecnica più efficace tra quelle alle quali il gestore può ricorrere a condizioni ragionevoli.

Le migliori tecniche disponibili costituiscono in linea di massima la base dei valori limite di emissione intesi a evitare (dove è possibile) o a ridurre in modo generale le emissioni e l´impatto sull´ambiente nel suo complesso. Ecco quindi che per "tecniche" si intende sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio o chiusura dell´impianto, mentre per "migliori" si intende quelle più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell´ambiente.

Il termine "disponibili" invece qualifica le tecniche sviluppate da un punto di vista economico, dei costi e dei vantaggi - indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro - affinché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli.

Rimangono, però aperte alcune questioni: chi valuta “l’elevato livello di protezione dell’ambiente”? E chi “le ragionevoli” condizioni economiche delle migliori tecniche disponibili?
La normativa comunitaria lascia la questione allo Stato il quale, al momento del recepimento della direttiva, specifica chi e quali sono i suoi compiti. In questo caso il soggetto competente al rilascio dell’Aia statale è il ministero dell’ambiente, mentre lo sono la Regione o la Provincia per gli impianti di loro competenza.
Ma nonostante gli sforzi della comunità di istituire un sistema normativo unitario, il rischio è che molti buoni propositi restino sulla carta.

E’ un po’ difficile pensare che la valutazione dell’”elevato livello di protezione ambientale” e le condizioni “ragionevoli” delle migliori tecniche disponibili sia di tipo oggettivo. Al contrario, sono due elementi suscettibili di una valutazione soggettiva dipendente da chi valuta e dunque non univoci per tutti i gestori e per tutti gli impianti del territorio nazionale. Figuriamoci per il territorio comunitario.

Si rischia, quindi che non vi sia un metro di valutazione oggettivo non solo per le varie regioni italiane, ma anche per tutti i paesi membri della comunità. Se lo sforzo del legislatore europeo è più che apprezzabile, il pericolo rimane in agguato perché è molto difficile arrivare ad una disciplina uniforme solo a partire da definizioni o principi univoci o, addirittura su valori limite definibili sulla base di migliori tecniche disponibili a loro volta soggettivamente applicabili.

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