[10/09/2007] Acqua

Scarichi idrici, il decreto correttivo prova a fare chiarezza

LIVORNO. Acque, rifiuti e bonifiche sono le tre materie oggetto del secondo decreto correttivo del testo unico ambientale approvato il 20 luglio 2007 dal consiglio dei ministri. La nuova versione del provvedimento (nuova perché diversa rispetto a quella approvata in prima battuta il 12 ottobre 2006) che deve essere ritrasmesso alle commissioni parlamentari, contiene molte novità. Va detto subito che non è niente di definitivo in quanto l´iter che porterà alla sua emanazione e successiva attuazione non è ancora terminato: dovremmo aspettare la terza approvazione del consiglio dei ministri per poter cominciare a parlare di stesura definitiva.

Affrontiamo intanto la questione della definizione di scarico idrico proprio perché il confine fra la disciplina delle acque e quella dei rifiuti è uno dei problemi più dibattuti.
Fino all´emanazione del testo unico in base alla definizione di scarico contenuta nel Dlgs 152/1999 e nell´art. 8 del Dlgs 22/1997 relativo alla esclusione del campo di applicazione della normativa dei rifiuti, dottrina e giurisprudenza erano giunte alla conclusione che la disciplina sulle acque si applicasse ogni volta che vi fosse uno scarico diretto tramite condotta, mentre negli altri casi si applicasse quella sui rifiuti. Ma con il testo unico del 2006 risultano cambiate entrambe le norme di riferimento.

Nell´art. 184, infatti, lo scarico idrico è "qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

Il vero problema che si presenta è l´eliminazione della qualificazione dell´immissione come "diretta tramite condotta" (prevista nella precedente normativa) in quanto ha riaperto la questione degli scarichi indiretti eliminata con l´abrogazione della legge Merli. La legge Merli, che risale al 1976, ha introdotto la prima disciplina generale in materia di tutela delle acque attraverso l’imposizione di limiti agli scarichi e attraverso l’introduzione di articolati sistemi di bonifica per il risanamento. La legge Merli, però, si focalizzava sulla disciplina degli scarichi con la conseguenza che la disciplina dell’ambiente idrico complessivo rimaneva regolata da altre normative. Tra le più importanti la legge Galli emanata nel 1994 e relativa all’utilizzo e alla gestione delle risorse idriche.
Quindi, ad oggi si potrebbe ritenere che "scarico" è anche l´immissione indiretta effettuata non tramite condotta.

Allo stesso tempo il testo unico modifica anche l´esclusioni dall´applicazione della normativa sui rifiuti: ai sensi dell´art. 185 non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta "gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue".

A livello letterale non sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti le immissioni di acque reflue in acque superficiali, sul suolo nel sottosuolo e in rete fognaria, mentre lo sono i rifiuti liquidi di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l´obbligo di disfarsi.

Viene a mancare, dunque, il criterio distintivo fra scarichi e rifiuti allo stato liquido. Di conseguenza anche l´acqua reflua può essere rifiuto liquido se il detentore se ne disfa, abbia deciso o abbia l´obbligo di disfarsi. Ecco dunque le prime difficoltà: quand´è che uno scarico è tale e dunque deve essere autorizzato ai sensi della parte terza del testo unico e quando è rifiuto liquido, e dunque gestibile ai sensi della disciplina della parte quarta dello stesso testo?

Con la modifica apportata dal correttivo del 20 luglio la questione sembra in parte superata, in quanto viene introdotta una definizione di scarico basata sul concetto di "condotta diretta". E´ scarico idrico, infatti, "qualsiasi immissione diretta, tramite condotta, di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione". Il che significa che qualsiasi tipo di scarico diretto indipendentemente dalla sua natura inquinante e dalla sua destinazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa sulle acque.

Con tale ritorno al passato o almeno in parte alla definizione del 1999, non solo si apporta un po´ più di chiarezza ma si rimane coerenti anche con i disposti comunitari.

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