[24/08/2007] Comunicati

Non fare la Valutazione d´impatto ambientale è una violazione di legge

LIVORNO. Il mancato svolgimento della valutazione d’impatto ambientale (Via) prima dell’autorizzazione non costituisce una semplice irregolarità, ma è una violazione di legge: non solo impedisce ai privati una partecipazione efficace all’azione amministrativa, ma condiziona anche le scelte successive della pubblica amministrazione indebolendo la tutela prevista per la proprietà, il domicilio, la salute e l’ambiente.
Dal tribunale amministrativo di Brescia (sentenza dell’11 agosto scorso) arriva per la Regione Lombardia la condanna al risarcimento del danno – in solido con il titolare dell’autorizzazione - subito dal proprietario di un immobile limitrofo a un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi autorizzatoa senza preventiva valutazione d’impatto ambientale.

Rumori, emissioni, timore di non poter far valere immediatamente le proprie ragioni e deprezzamento dell’immobile sono le conseguenze per l’individuo, inquinamento e alte concentrazioni di sostanze nocive quelle per l’ambiente. La Via preventiva – a detta del tribunale - avrebbe condotto a una diversa localizzazione oltre che diverse modalità costruttive dell’impianto evitando i danni.

Del resto le scelte ambientali devono essere guidate in via prioritaria dai principi di precauzione e prevenzione, per tanto le conseguenze negative devono essere previste in anticipo ed evitate, non semplicemente mitigate dopo che l’attività pericolosa sia già insediata sul territorio.

Se poi delle correzioni risultano necessarie una volta che l’attività sia in svolgimento queste devono essere effettuate immediatamente ossia quando è ancora possibile evitare conseguenze dannose.

E’ logico che una Via effettuata successivamente all’autorizzazione non abbia più senso né per riparare al danno che ormai c’è, né per sanare l’autorizzazione. A questo punto la violazione di legge è avvenuta e i cittadini non hanno più voce in capitolo. I soggetti interessati all’opera infatti, devono essere messi in condizione di esprimere il proprio parere prima dell’inizio dell’esecuzione del progetto e non dopo.

Ricordiamo che la valutazione d’impatto ambientale è obbligatoria per determinati progetti rientranti in appositi allegati e le competenze sono regionali quando il progetto in questione rientra nell’allegato specifico. Ricordiamo pure che lo stesso istituto è stato inserito dal legislatore italiano come sub-procedimento dei procedimenti di approvazione e o autorizzazione dell’opera.

Quindi la Via così come la Vas (valutazione ambientale strategica) e l’Aia (autorizzazione integrata ambientale) sono oggetto di revisione da parte del governo che dovrebbe apportare, non solo modifiche all’odierna disciplina, ma dovrebbe pure conformarsi completamente al disposto comunitario. La Via così come la stragrande maggioranza della normativa ambientale deriva dalla normativa comunitaria e nello specifico dalla direttiva 85/337/ce poi modificata da quella 97/11/ce. Tali disposti prevedono che la valutazione sia fatta non solo anticipatamente all’autorizzazione e all’esecuzione dell’opera, ma anche sul progetto definitivo e non preventivo.

Nel nostro Paese invece avviene proprio il contrario (quando viene applicata). E una valutazione fatta su un progetto suscettibile di essere revisionato e modificato equivale ad una valutazione fatta successivamente, ossia equivale a snaturare la natura preventiva dell’istituto.

Torna all'archivio