[16/07/2007] Comunicati

Via, Vas, Ippc: appello al Governo delle associazioni tecniche e scientifiche

ROMA. Da oltre venti anni la Valutazione di Impatto Ambientale, che in altri paesi è ormai un consolidato strumento di supporto al processo decisionale inerente la realizzazione di progetti pubblici e privati, è disciplinata in Italia da una normativa disposta in via "transitoria" nell’ormai lontano 1986, mentre la valutazione di piani e programmi (Vas) non è ancora stata recepita nell´ordinamento nazionale, determinandosi così l’ennesimo caso di inadempimento nei confronti dell’Unione Europea.

Il prossimo 31 luglio rischiano di entrare in vigore le norme contenute nel titolo II del decreto legislativo 152, rapidamente approvato nell’ultimo scorcio della scorsa legislatura (3 aprile 2006), il cui oggetto e’ l’insieme Via-Vas-Ippc, ovvero Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Stretegica ed Autorizzazione Ambientale Integrata. Se il Governo e il Parlamento non troveranno una tempestiva soluzione, dunque, i dodici mesi di proroga dell’entrata in vigore del nuovo testo decisi in due riprese per riscrivere in forma meno contraddittoria questa fondamentale sezione del corpus normativo ambientale saranno trascorsi inutilmente. Le conseguenze dell’entrata in vigore di tale norma così come formulata, a giudizio di numerosi esperti e giuristi, sono potenzialmente devastanti, ancorché non ancora del tutto prevedibili: incertezza normativa, contenzioso fra Stato e Regioni, potenziale paralisi delle strutture deputate alla valutazione a livello statale, numerosi ed importanti passi della normativa in palese contrasto con le direttive europee sono solo alcuni fra i principali fattori di criticità che l’entrata in vigore del titolo II potrà determinare.

La materia Via-Vas-Ippc richiede sicuramente un riordino, ma nella formulazione che e’ stata sospesa più che un riordino si avrebbero devastanti effetti amministrativi, tra cui: - un blocco delle assegnazioni delle nuove procedure di Via: non esistendo più elenchi separati tra opere di competenza nazionale e regionale, l’attribuzione (art. 35) sarebbe subordinata a criteri ancora da precisare, complessi sia sul piano tecnico e dei soggetti applicatori (chi stabilirà a priori se un’opera potrà avere impatti rilevanti su più regioni?), nonché ad alto rischio di contestazione; - uno stravolgimento ed un blocco delle pianificazioni, anche di livello regionale sub-regionale; l’art. 12 (comma 2) prevede che, in assenza di apposite norme regionali non ancora esistenti, il Consiglio dei Ministri svolga un esercizio sostitutivo entro 60 giorni per l’espressione di un Giudizio di Compatibilità; se il Consiglio dei Ministri non ne avrà avuto il tempo, scatterà automaticamente un Giudizio negativo. I firmatari del presente appello segnalano al Governo ed al Parlamento l’improcrastinabilità e l’urgenza di un intervento risolutivo. Una normativa inapplicabile ed ambigua in questo settore avrebbe conseguenze gravissime per tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi decisionali.

Non è così che si risolvono i problemi ancora aperti della natura e del ruolo delle procedure di valutazione ambientale all’interno dei processi decisionali: al posto di una maggiore efficienza (anche temporale) ed efficacia, nell’incertezza e nella farraginosità delle nuove norme finirebbero per arenarsi tutti i progetti, con effetti allo stato solo difficilmente preventivabili. Evidentemente, esecutivo e legislativo non si sono resi conto della potenziale gravità del problema.


*AAA (Associazione Analisti Ambientali); AIAPP (Associazione Italiana per la Progettazione del Paesaggio); AIN (Associazione Italiana Naturalisti); AIP (Associazione Italiana di Pedologia); AIPIN (Associazione Italiana per l’Ingegneria naturalistica); INU (Istituto Nazionale di Urbanistica); SIEP (Società Italiana di ecologia del Paesaggio); SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale); CATAP (Coordinamento delle Associazioni Tecnico- scientifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio).

Torna all'archivio