[13/07/2007] Comunicati

Il punto sulla Vas in attesa della modifica

LIVORNO. Lo schema di decreto legge per la revisione della parte II del Dlgs 152/06 ha anche l’obiettivo di rivedere le disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (Vas).
Al legislatore del 2006 va il merito – se pur in ritardo di 5 anni e successivamente rispetto ad alcune regioni come la Toscana - di aver introdotto l’istituto della Vas recependo la direttiva comunitaria 42/2001/Ce.

Lo scopo che si prefigge la normativa comunitaria è di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi. La Vas, infatti, è una nuova forma di valutazione dell’impatto che l’attività umana può produrre sull’ambiente. Ha il fine di prevedere gli effetti nel lungo periodo delle decisioni che vengono adottate e di valutare se tali decisioni risultano davvero sostenibili.

La Vas, dunque, rappresenta una soluzione innovativa in quanto si ispira al principio di integrazione delle valutazioni ambientali al pari di quelle economiche e sociali nell’ambito di procedimenti di approvazione di piani e programmi. E visto che determinano la modalità di utilizzo del territorio le autorità preposte alla tutela dell’ambiente esprimono un parere e gli interessati possono partecipare al procedimento. Non a caso la valutazione viene definita come strategica in quanto è uno strumento di supporto alle decisioni da prendere da parte degli organi competenti.

Una valutazione, quindi che si pone prima durante e dopo l’approvazione (si prevede un continuo monitoraggio del programma o piano) e che ha come oggetto i processi di formazione di piani e programmi e non di singole opere o progetti. Ecco perché si differenzia dalla Via che ha come oggetto, appunto la singola opera. Ciò comporta che una si pone il problema di mitigare gli impatti ambientali rispetto ad una decisione già assunta, mentre l’atra interviene a monte giudicando come quel problema possa essere “strategicamente” risolto. Dunque la Via e Vas sono due valutazione distinte, ma connesse fra loro. Infatti affinché la Vas possa perseguire un’effettiva strategia di tutela ambientale ad effetto anticipato deve necessariamente essere coordinata con la Via.

Ma il Dlgs 152/06 appare volto a recepire la Vas in modo rigorosamente conforme alla Via senza evidenziarne le caratteristiche che rendono difformi le finalità e le prospettive delle due procedure. Il procedimento di valutazione ambientale strategica, infatti, riprende le fasi e gli aspetti sostanziali del procedimento di compatibilità ambientale.

Se il coordinamento fra le due valutazioni è ripreso dal decreto non risolve a pieno il problema. In base al disposto nazionale la Via è svincolata dagli strumenti di pianificazione e di programmazione: un progetto può essere valutato positivamente anche nell’ipotesi in cui non risulti conforme a tali strumenti.

In un certo senso si svaluta il valore della Vas, cioè quello di valutare ed indicare a monte la localizzazione delle opere che comporti minor impatto per l’ambiente. Una localizzazione che deve esser fatta dalle autorità competenti e non lasciata alla scelta del singolo proponente dell’opera da effettuare. Inoltre il decreto non si attiene conformemente al disposto comunitario in quanto non prevede l’applicazione dell’istituto nei confronti dei piani e programmi comunali. Cosa che al contrario nella normativa regionale toscana viene assunto alla lettera.

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