[24/04/2007] Rifiuti

Santoloci: reati ambientali e revisione del testo unico sinergici fra loro

LIVORNO. Una nuova disciplina ambientale orientata alla introduzione della fattispecie di reato ambientale è il tentativo del ddl che dovrebbe essere presentato al più presto al Consiglio dei ministri.
Il ddl sui reati ambientali introduce nel codice penale il nuovo titolo, il VI bis nel libro II “Dei delitti contro l’ambiente” nel tentativo di tutelare l’ambiente come bene di rilevanza costituzionale e sanzionare condotte illecite verso l’ambiente, il paesaggio e la salute. Gli illeciti contenuti nel codice penale dovrebbero essere i delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto e di danno disciplinati secondo una scala crescente di gravità comprendente l’inquinamento, il disastro ambientale; una disciplina specifica per l’ecomafie, per il traffico dei rifiuti e di materiale radioattivo.

L’introduzione nell’ordinamento giuridico dei reati ambientali è «un’esigenza indifferibile: in Italia non abbiamo reati per i crimini ambientali». Come ci spiega Maurizio Santoloci, magistrato di cassazione, direttore della rivista online Dirittoambiente.it e membro della commissione ministeriale per la revisione della legge delega, «gli organi giudiziali fino ad oggi sono stati costretti ad applicare norme satellite o meglio fattispecie generali di reato non riguardanti direttamente questioni ambientali, attraverso operazioni interpretative effettuate da pubblici ministeri, magistrati e organi di polizia», ma con l’introduzione di reati specifici gli operatori giuridici avranno a disposizioni strumenti ad hoc da adottare per gli eco-crimini.

Nel frattempo continuano i lavori di revisione del testo unico ambientale (Dlgs 152/06).

La commissione del ministero dell’Ambiente sta lavorando alla revisione del Codice ambientale in particolare sui meccanismi della valutazione d’impatto ambientale (Via), dei progetti e della valutazione strategica ambientale (Vas) effettuata su piani e programmi, posticipando i tempi di approvazione del terzo decreto di revisione del Dlgs 152/06 (Testo unico sull’ambiente). La disciplina dei due strumenti di valutazione è sospesa infatti fino al 31 luglio 2007, data entro la quale dovrebbero venire approvate definitivamente le modifiche. Ma vista la lunghezza dell’iter di approvazione dei decreti correttivi sembra difficile che il termine venga rispettato.

Allo stesso tempo dovrebbe chiudersi entro l’inizio di giugno l’esame parlamentare del secondo decreto legislativo correttivo relativo ai rifiuti e alle bonifiche. Il 2 giugno si terrà un ufficio di presidenza congiunto delle commissioni di Camera e Senato per fissare il calendario dei lavori.

La realtà dunque si articola in due diverse matrici: da un lato l’esigenza di modificare la disciplina sull’ambiente per renderla più chiara per la sua applicazione e dall’altra la necessità di riconoscere agli illeciti ambientali una valenza di reato autonomo.

Ma in che rapporto stanno le due esigenze? Maurizio Santoloci risponde che i due percorsi, l’uno di revisione del testo unico ambientale e l’altro di introduzione dei reati ambientali «pur essendo diversi sono sinergici fra loro. Una revisione del diritto ambientale che non può essere contraddittoria con l´introduzione dei reati ambientali, anzi devono viaggiare di pari passo perché l’una non ha senso senza l’altra».

«Per fare un esempio – continua il magistrato - il definire in maniera concisa il concetto di rifiuto e di non rifiuto ed il deposito temporaneo è la base per definire i reati ambientali in campo di rifiuti. Nello specifico la definizione di deposito temporaneo, il quale secondo la normativa ambientale non necessita di autorizzazione preventiva, comporta la perdita delle tracce di quei rifiuti e il non sapere dove sono, se ci sono e se esistono, comporta l´impossibilità di applicazione del reato e dunque della non applicazione della sanzione. Ecco perchè vi deve essere sinergia».

Maurizio Santoloci torna quindi a parlare dell’iter di revisione ammettendo che «seppur faticoso il lavoro di revisione del testo unico ambientale risulta necessario perchè la normativa oggi è blanda e permissiva, ma ciò non toglie che si possa giungere a conciliare i due percorsi, adeguarli e renderli sinergici».

Naturalmente i tempi di revisione e di approvazione dei due provvedimenti sono allungati per i confronti con le parti sociali, ma ciò non nega secondo Santoloci «l’orientamento del governo su ambedue le strade».

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