[19/04/2007] Parchi

Cave di Campiglia, replica del Comune all´esposto di Legambiente

In merito alla vicenda segnalata sulla stampa da Legambiente circa la supposta illegittimità dei provvedimenti comunali che autorizzano la coltivazione di Monte Calvi, nel ricordare che l’Amministrazione è ancora in attesa di ricevere gli atti ufficiali, riteniamo infondate tutte le contestazioni sollevate a mezzo stampa. Questi i motivi salienti della infondatezza, sia nel merito che nel contenuto.

In primo luogo non può essere sottaciuta la totale indeterminatezza del quadro normativo e giuridico a seguito della direttiva comunitaria 92/43 denominata “Natura 2000”. Secondo l’art. 23 della direttiva, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima. Lo Stato italiano ha adempiuto pienamente a tale direttiva comunitaria solo con l’entrata in vigore del DPR n. 120 del maggio 2003. Infatti il primo regolamento emanato con il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 è stato contestato dall’unione europea ed il nostro paese è stato sottoposto a specifica procedura d’infrazione, sanata, appunto, con il successivo DPR del 2003.
Al quadro di riferimento comunitario e nazionale si sommano le competenze delegate alle regioni in materia di ambiente, parchi e aree protette. Circa l’individuazione delle zone protette viene stabilito che “le Regioni individuino, con proprio procedimento, i siti in cui si trovano tipi di habitat meritevoli di protezione secondo la direttiva e ne diano comunicazione al Ministero dell’Ambiente”. Al Ministro dell’Ambiente spetta, su questa base, la proposta alla Commissione europea, ai fini della designazione delle “zone speciali di conservazione” per la formazione della rete ecologica europea.

Per quanto interessa è da rilevare che la Regione Toscana delibera “solo” nel 1999 l’approvazione dell’elenco dei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio regionale e con la L.R. n. 56 del 6 aprile del 2000, li ricomprende nella categoria dei Siti di Importanza Regionale. Va al riguardo precisato che non è nota la data in cui la Commissione Europea ha definitivamente approvato l’elenco delle aree SIC individuate nel 1999 dalla Regione Toscana.

Da ciò ne consegue che nell’arco temporale in esame (1996 - 2000) la norma di riferimento risultava il citato DPR 357/97 che imponeva l’applicazione della Valutazione d’incidenza a determinate opere tra le quali non risultavano compresi i progetti di modifica di cave già in esercizio e la legge regionale n. 56 del successivo mese di aprile non aveva ancora precisato i termini degli adempimenti per le opere da sottoporre a valutazione di incidenza.
Appare anche chiarito nella prassi il concetto secondo cui non tutti i SIC sono sottoposti alla valutazione di incidenza, ma solo quelli che sono stati designati come “zone speciali di conservazione”.

In secondo luogo è da rilevare che l’ampia e consolidata letteratura giurisprudenziale stabilisce che il procedimento di valutazione di incidenza non è richiesto allorché sia già prevista la procedura di valutazione di impatto ambientale, che in quanto strumento tipicamente finalizzato ad un giudizio di ammissibilità sugli effetti diretti ed indiretti che una determinata opera avrà sull’ambiente, costituisce anche il momento specifico di valutazione delle interazioni della suddetta opera all’interno di un sito di importanza comunitaria.
Tali valutazioni di merito risultano contenute nello studio di pre-screening ambientale, elaborato dalla società Cave di Campiglia spa, ed effettuato nell’ambito della procedura di verifica d’impatto ambientale che ha accompagnato l’autorizzazione comunale del 2002. A tal fine non c’è dubbio che lo studio d’impatto ambientale, elaborato a corredo della variante al piano di coltivazione e conclusosi positivamente in sede di verifica provinciale, assorbe per effetto di legge i contenuti della relazione d’incidenza per le aree SIC.

In ultimo occorre ricordare che l’ambito estrattivo di Monte Calvi, pur inserito come enclave nel Parco Archeominerario di San Silvestro, non ricomprende formalmente aree d’interesse comunitario e nemmeno aree protette di qualunque genere e tipologia, e che le autorizzazioni comunali oggetto di contestazione non hanno in alcun modo comportato l’estensione dei perimetri di piano regolatore che risultano inalterati sin dal 1995. In più è da segnalare che in occasione del recente Piano Strutturale comprensoriale, con il contorno normativo ormai definitivamente chiarito, è stata predisposta una specifica e separata Relazione di Incidenza per tutti i siti di interesse regionale presenti nel territorio della Val di Cornia.

*Dirigente del Settore Assetto del Territorio

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