[28/11/2006] Comunicati

Cosa cambia (o cosa cambierà?) con le modifiche del secondo decreto di revisione del testo unico ambientale

ROMA. Il ministro dello Sviluppo economico Bersani ha tuonato contro il secondo decreto di modifica del testo Unico che ha approvato il Consiglio dei Ministri – e quindi anche lui - il 12 ottobre scorso e che adesso sta affrontando l’iter previsto alle Commissioni parlamentari e alla conferenza Stato-Regioni-Comuni.

Quali sono le principali modifiche che questo decreto ha apportato? La parte più consistente riguarda il capitolo relativo ai rifiuti con l’obiettivo di accogliere le censure formulate lo scorso 3 luglio 2006 dall´Ue all´Italia per l´eccessiva restrittività della nozione di rifiuto contenuta nel Dlgs 152/2006 e quello relativo agli scarichi idrici, con la reintroduzione della definizione di “scarico diretto” nelle acque al fine di elevare il livello di tutela delle risorse idriche sotterranee.

In particolare viene riscritta la definizione di rifiuto, tornano ad essere rifiuti le terre e le rocce da scavo, a meno che non vengano riutilizzate nello stesso ambito del processo produttivo e vengono cancellate le materie prime e i sottoprodotti, mentre il Cdr torna ada essere un rifiuto speciale. La raccolta differenziata torna ad essere finalizzata al recupero di materia, ma rimane la possibilità di contabilizzare nel calcolo delle percentuali anche la parte organica non derivante da raccolta. Non è più ammesso però lo smaltimento della parte biodegradabile dei rifiuti negli impianti di depurazione.

Torna anche il sistema gerarchico previsto del ex-decreto Ronchi, che privilegia il recupero di materia da quello di energia, sistema però superato dalla nuova linea strategica della direttiva comunitaria che le pone allo stesso livello. Mentre l’aver escluso tra le finalità il recupero tout court, potrebbe creare qualche distorsione sul recupero della frazione secca destinata a recupero energetico.

Viene cancellata la cadenza temporale mensile (3 mesi per i rifiuti non pericolosi e 2 mesi per i pericolosi, con quantità illimitate) e rimane solo quello relativo alle quantità (10 o 20 metri cubi rispettivamente per rifiuti pericolosi e per quelli non pericolosi) per la raccolta e l´avvio a recupero o smaltimento del deposito temporaneo.

Si eliminano gli attuali vincoli all´assimilazione in base alla superficie delle aree sulle quali si esercita l´attività di enti o imprese (150 metri quadri per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, 250 metri quadri per Comuni superiori ai 10.000 abitanti).

Viene rientrodotto il Mud (modello unico per la denuncia della produzione dei rifiuti) a carico dei produttori dei rifiuti non pericolosi e l’iscrizione obbligatoria all’Albo per i piccoli trasportatori di rifiuti pericolosi e non pericolosi, da loro stessi prodotti.

Riguardo alle bonifiche, l’articolato rimane lo stesso previsto dal Testo Unico, che prevede l’approccio secondo l’analisi di rischio e non più rispetto ai limiti tabellari come previsto dalla legge 471/99, abrogata, ma viene però cancellato l’allegato 1, che rende l’analisi di rischio priva di ogni riferimento e non si fa nessun rimando nemmeno alle linee guida scritte da Apat e Iss per l’analisi di rischio medesima, creando quindi di fatto una confusione di applicazione.

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