[28/11/2006] Rifiuti

Rifiuti, il gioco dell´oca rappresenta una passeggiata

LIVORNO. E’ in vigore da sabato 25 novembre il decreto legislativo (284 dell’8 novembre 2006) che apporta le prime correzioni al Testo Unico ambientale (Dlgs.152/2006). Le modifiche contenute riguardano la proroga della esistenza delle Autorità di bacino; la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e rifiuti e la contemporanea riaffermazione dei due organi che quella andava a sostituire, ovvero il Comitato per la vigilanza sull´uso delle risorse idriche e l´Osservatorio nazionale sui rifiuti. Infine viene prorogato ad aprile 2007, il termine per l´adeguamento dello statuto del Conai alla regola della libera concorrenza.

Le modifiche sostanziali del Dlgs 152/2006 sono invece affidate ad un altro decreto, approvato il 12 ottobre dal CdM in prima lettura ed ora all´esame delle Commissioni di Camera e Senato e della Conferenza Stato-Regioni, che inciderà sulla definizione di rifiuto, sulla gerarchia di gestione, sulla raccolta differenziata, sul deposito temporaneo e sulla disciplina delle acque per quanto riguarda gli scarichi. Proprio riguardo ai contenuti di questo decreto, si è espresso recentemente il ministro per lo Sviluppo Economico, Pierluigi Bersani (nella foto) intervenuto ad un incontro di Confindustria Lombardia che ha dichiarato: «Il decreto correttivo al codice ambientale così com’è non va bene. Va corretto, c’è poco da fare», mettendo di fatto una ulteriore ipoteca sui tempi di modifica del testo unico.

La difficoltà di rispettare la tempistica della riscrittura del Testo unico annunciata dal ministro Pecoraro Scanio, la aveva dichiarata anche il presidente della commissione incaricata di riscriverlo, Sauro Turroni, ad una tavola rotonda nel corso di Ecomondo a Rimini. E tra le motivazioni, veniva riportata la scelta di operare attraverso una preliminare consultazione delle parti interessate, così da scrivere un testo già condiviso.

Scelta sacrosanta, ma che appunto avrà come conseguenza, tempi lunghi. E nel frattempo - seppur con una confusione non certo incoraggiante - il decreto legislativo 152/2006, nelle parti non modificate, e ad eccezione della parte seconda che riguarda la Via e che entrerà in vigore da gennaio prossimo, vige e deve essere applicato. In particolare per la parte che riguarda tutti settori ambientali esclusi i rifiuti, ovvero Via (da gennaio) Vas, acque (in parte), danno ambientale, aria e bonifiche, il testo vigente è applicabile senza grandi difficoltà, dal momento che l’articolato non rimanda a decreti attuativi successivi.

Il problema sorge invece per tutta la parte che riguarda i rifiuti e il riutilizzo delle acque, perché oltre ai decreti di modifica ( tra cui quello in discussione di cui sopra) che hanno creato il classico effetto attesa (che ad onor del vero si è innescato a partire dalla discussione della legge delega che ha dato poi origine al testo unico), c’è anche la ulteriore bagarre dovuta ai 18 decreti ministeriali attuativi, già pubblicati in gazzetta ufficiale (da maggio)e quindi vigenti, ma oggetto di sospensione da parte del Ministero dell’Ambiente.

Con un comunicato pubblicato in gazzetta ufficiale il 26 giugno 2006, il ministero ambiente ha infatti annunciato che i decreti non debbono considerarsi giuridicamente validi perché non sono stati inviati alla Corte dei Conti, prima della loro promulgazione, contravvenendo ad una specifica legge (20/1994). L’unico a rimanere giuridicamente valido è il decreto relativo al cosiddetto Cdr di qualità (CdrQ), altra invenzione tutta italiana, che potrebbe crearci non pochi problemi a livello europeo per l’esclusione dalla normativa dei rifiuti, ma che nel secondo decreto di delega torna ad essere un rifiuto speciale (!).

Infine, come se tutto questo non bastasse a rendere il quadro già abbastanza nebuloso, è intervenuto anche il Tar della Puglia, che con una sentenza ribadisce la non competenza delle province alla concessione di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, competenza che è invece specifica delle regioni come previsto sia dal Decreto Ronchi, che dall’attuale Dlgs.152/2006 che lo ha abrogato. La sentenza tra l’altro sembra non tenere in considerazione il regime transitorio previsto sia dal decreto Ronchi che dal testo unico, che dava tempo alle Regioni di attuare la nuova normativa.

Dal momento che sono molte le regioni, tra cui la Toscana, ad aver invece concesso la delega alle province su questa materia, viene da chiedersi allora quale saranno le conseguenze, di questa sentenza.

A questo si aggiunga che il Testo Unico, apporta delle sostanziali modifiche dei compiti sino ad ora attribuiti alle province e ai comuni, spostandoli in seno alle Autorità d’ambito, che diventano soggetti giuridici a tutti gli effetti e che dovranno pianificare e organizzare la gestione del servizio, nonché la realizzazione degli impianti necessari. Insomma, per chi anela al rispetto delle leggi, il gioco dell´oca diventa rappresenta una passeggiata!

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