[25/10/2006] Acqua

Difesa suolo e tutela acque, è il momento della riorganizzazione

ROMA. Il disastro causato dalla frana nel lago della diga del Vajont nel 1963 e le conseguenze degli eventi meteorologici dal 2 al 5 novembre 1966, che colpirono una gran parte del territorio nazionale compresa Venezia e Firenze, produsse un ampio dibattito a cui parteciparono i massimi esponenti del mondo scientifico e politico.

Le conclusioni del dibattito furono raccolte dalla legge per la difesa del suolo del 1989, approvata dall’intero parlamento per assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. L’attività conoscitiva necessaria per questi scopi venne affidata ad un sistema coordinato ed unitario di servizi tecnici nazionali dedicati alla geologia, alla idrologia, al controllo delle dighe e dello stato dell’ambiente naturale.

Nacquero le autorità di bacino con il compito della pianificazione territoriale finalizzata alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque.

Con la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e con le altre direttive ad essa collegate a partire dal 2000 l’Unione Europea ha fatto propri gli stessi principi della legge italiana per la difesa del suolo. Nel frattempo le competenze nazionali stabilite dalla legge della difesa del suolo non hanno resistito al trasferimento di funzioni dallo stato alle regioni e agli enti locali della fine degli anni ’90 e alla riorganizzazione delle funzioni dei ministeri.

Il testo unico delle leggi ambientali del 2006 non ha raggiunto l’obiettivo di riorganizzare il quadro delle competenze in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque e degli ecosistemi, e di adottare la direttiva europea quadro sulle acque. Per questi motivi la Commissione Europea ha avviato alcune procedure di infrazione nei confronti dello Stato Italiano la Corte di Giustizia europea ha condannato l’Italia per inadempienza.

Inoltre la distribuzione delle competenze contenuta nuovo testo unico ambientale presenta evidenti contraddizioni con l’attribuzione, stabilita dalla riforma Bassanini, delle funzioni di rilievo nazionale in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e degli ecosistemi. Per queste stesse materie il testo unico ambientale affida specifici compiti a strutture interne dell’Apat che non sono previste nello statuto organizzativo o che hanno una missione differente rispetto alle funzioni che gli sono state affidate.

La revisione del testo unico è l’occasione per risolvere alcune di queste contraddizioni attraverso la una organica distribuzione di competenze tra ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (Apat) e la ricostituzione nell’Agenzia dei servizi tecnici geologico, idrografico e della natura, ciascuno dotato di autonomia tecnica, scientifica e funzionale.

Sarebbe questo il modo migliore per celebrare il quarantesimo anniversario degli eventi meteorologici che avvennero dal 2 al 5 novembre 1966, e che provocarono tra l’altro l’inondazione di Venezia e l’alluvione di Firenze.

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