[01/08/2006] Rifiuti

Rifiuti, è pericoloso anche il non fare

NAPOLI. Una sentenza del 27 aprile scorso emessa da un giudice di pace di Napoli stabilisce che la mancata rimozione dell´immondizia costituisce un reale ed attivo pericolo alla pubblica e privata salute. E per questo, secondo gli articoli 2043 e 2050 del codice civile, il sindaco può essere condannato a risarcire il danno provocato alla salute dei cittadini a causa dell´emergenza rifiuti.

Asserita la sua competenza a giudicare i danni derivanti alle persone, il giudice ha quindi ritenuto che il mancato smaltimento dei rifiuti solidi urbani comporta una violazione (da parte del Sindaco e della società incaricata) del principio del "non ledere nessuno" (ex articolo 2043); ed ha aggiunto che il comportamento omissivo da parte del Comune sottende a una «condotta omissiva pericolosa, parificata ad attività pericolosa», per cui opera anche la presunzione ex articolo 2050, che stabilisce che «chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un´attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno».

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