[19/01/2006] Urbanistica

Il Tar affonda il Piano strutturale di Rio Marina

RIO MARINA (Livorno). Il Tar della Toscana ha pronunciato una sentenza che annulla il Piano Strutturale di Rio Marina, uno strumento urbanistico dall’iter travagliato che aveva visto la fortissima opposizione degli ambientalisti e, più recentemente, addirittura una polemica pubblica tra il senatore Francesco Bosi (nella foto), sindaco di Rio Marina, ed il Commissario del Parco nazionale Barbetti, accusato di esercitare poteri di controllo sovraordinati sullo stesso Piano, ritardandone l’approvazione definitiva che è poi avvenuta nelle scorse settimane.
La sentenza del Tar sembra un colpo di spugna su tutte le polemiche e riporta il Piano strutturale alla casella di partenza. Si basa su un ricorso contro il Comune di Rio Marina, e nei confronti dell’immobiliare Capo d’Arco spa., che ha in progetto la costruzione di migliaia di mc sulla costa riese. La richiesta puntava dritta al bersaglio grosso: «annullamento della delibera del Consiglio comunale n. 45 del 20/11/04 del Comune di Rio Marina recante l’approvazione del Piano strutturale comunale già adottato con delibera n. 7 del 28/3/2003».
Il Tar ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune e giudicato non conforme l’iter approvativo adottato. «Una corretta lettura degli atti di causa - si legge nella sentenza - induce senz’altro a ritenere che la delibera in contestazione rappresenta la fase finale del procedimento di formazione del Piano Strutturale (quella di approvazione del medesimo) e perciò stesso appare pienamente suscettibile di impugnazione (così come avvenuto) da parte degli interessati. Il ricorso oltreché ammissibile si appalesa fondato in relazione all’assorbente censura di violazione dell’art. 25 della L. R. n. 5/95 (indicato per mero errore in ricorso come art. 24). Detto articolo disciplina il procedimento di formazione del Piano strutturale e contempla espressamente una fase di acquisizione del parere della Provincia: in particolare è previsto che il Comune richiede alla Provincia l’espressione del parere di conformità con le prescrizioni del P.T.C. (punto 6), che una volta acquisito il parere della Provincia il progetto di P.s. è sottoposto all´approvazione del Consiglio comunale (punto7) e che la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del P.s. richiama il parere della Provincia se pervenuto (punto 8). Ebbene, nella delibera impugnata non v’è riferimento alcuno in ordine agli eventuali, intercorsi, rapporti tra il Comune di Rio Marina e la Provincia di Livorno circa l’acquisizione del parere sopra citato; non si dà atto sul punto di alcunché, né che sia stato richiesto, né che non sia stato fornito dall’Ente Provincia, dal che deve logicamente e necessariamente dedursi che la fase procedurale prevista dalle disposizioni di cui ai punti 6), 7) e 8) dell’´art.25 della legge n.5/95 sia stata integralmente e ingiustificatamente saltata».
Quindi per il Tar della Toscana «l´iter di formazione del provvedimento recante l´approvazione del Piano strutturale presenta un vizio ‘in procedendo’ che non può non invalidare nella sua interezza l’atto deliberativo recante la decisione di approvare il Piano stesso».
Il Tribunale amministrativo ha così accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato, cioè il Piano strutturale recentemente approvato. che ora sembra essere tutto da rifare, almeno dal punto di vista del percorso delle procedure amministrative. La sentenza, infatti, vanifica anche gli atti successivi: l’accordo raggiunto con la Provincia di Livorno, le prescrizioni del Parco nazionale e le votazioni del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Nella sezione documenti del nostro giornale la sentenza del Tar integrale

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