[14/06/2006] Rifiuti

Nuove regole per il recupero imballaggi

ROMA. Il Ministero dell’ambiente ha accolto le osservazioni della Corte di giustizia europea del 2004 sulla impropria identificazione delle tipologie e dei volumi massimi di rifiuti non pericolosi soggetti a procedure semplificate ed ha emanato un regolamento ad hoc che dà attuazione al decreto Ronchi, efficace fino all’emanazione delle nuove norme di riordino della materia, sul recupero agevolato dei rifiuti e l’attuazione delle direttive Ue 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio non pericolosi. «Le attività di recupero – spiega una nota del Conai – possono essere sottoposte a procedure semplificate sulla base di apposite condizioni e norme tecniche che devono fissare in particolare le quantità massime impiegabili; la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le loro condizioni di utilizzo; le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio dell’ambiente. Secondo il nuovo provvedimento, la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di recupero deve coincidere con la quantità massima recuperabile per l’attività di recupero svolta nell´impianto stesso».

Comunque, la quantità dei rifiuti messa in riserva in ogni singolo impianto o stabilimento non può superare il 70% del volume previsto dal regolamento, che viene ridotto al 50% per i rifiuti combustibili. Annualmente la messa in riserva di rifiuti non pericolosi presso l’impianto di produzione del rifiuto non può eccedere la quantità di rifiuti prodotti, all’interno del medesimo impianto, e i rifiuti prodotti devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di produzione, anche dove gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero. Il provvedimento, spiega il Conai «prevede che per le attività di campionamento e analisi vengano applicate le norme Uni 10802 e Uni 9903 e che vengano effettuate almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Il regolamento inoltre specifica i sistemi da adottare per il recupero, i criteri per la determinazione dei test di cessione, oltre alle norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi».

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