[01/06/2006] Rifiuti

La Cassazione conferma: le posidonie spiaggiate sono rifiuti

ROMA. La Corte suprema di cassazione ha respinto il ricorso del sindaco di Manduria (Taranto) contro la sentenza del tribunale di Taranto che lo aveva condannato per lo stoccaggio, senza autorizzazione, di posidonia che aveva occupato circa 10.000 metri quadrati per un metro di altezza. Il tutto con la finalità «di rifertilizzazione dei terreni». Il sindaco ha ricorso obiettando che le «alghe marine» non sono qualificabili come rifiuti in quanto un prodotto naturale che non è frutto dell’attività umana e riutilizzabile per le normali pratiche agricole ma anche perché l’area di stoccaggio era ignota all´amministrazione comunale, anche se è stato accertato che l’area utilizzata era comunale e non si trattava di un deposito temporaneo.

Inoltre per la Cassazione il ricorso è infondato perché «nel concetto di attività di gestione di rifiuti sono comprese tutte le fasi dell´impiego degli stessi consistenti in operazioni preliminari (conferimento, spezzamento, cernita, raccolta e trasporto); operazioni di trattamento (trasformazione, recupero, riciclo, innocuizzazione) ed operazioni di deposito (temporaneo e permanente nel suolo o sottosuolo). Qualsiasi attività volta all´eliminazione dei rifiuti, comprende tutte le fasi che vanno dalla raccolta alla discarica, sono soggette all´autorizzazione regionale, sicché per il loro smaltimento degli stessi è indispensabile ottenere la prescritta autorizzazione». Quindi le posidonie spiaggiate, che la Corte di cassazione definisce erroneamente «le alghe marine», rientrano nel novero dei rifiuti in quanto «rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime».

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