[07/07/2009] Consumo

Reach: la nozione di “sostanze monomeriche" riguarda solo i monomeri

LIVORNO. Dal primo di giugno il regolamento Reach - quello che prevede le restrizioni alla fabbricazione e alla commercializzazione di alcune sostanze chimiche – è entrato nella sua terza fase operativa. Già dopo un mese l’Ue ha rivisto l’elenco dei “preparati” sottocontrollo e le prime richieste di interpretazione della nozione di “sostanze monomeriche” (ossia quelle soggette all’obbligo della registrazione secondo il regolamento) arrivano alla Corte di Giustizia Europea dai Paesi Bassi.

Con sentenza di due giorni fa la Corte europea afferma che la nozione riguarda soltanto i monomeri in forma sottoposta a reazione, integrati ai polimeri.

E l’obbligo di registrazione non riguarda i polimeri, bensì le sole sostanze monomeriche con le proprie caratteristiche, quali sussistenti prima della polimerizzazione. Proprio perché tali sostanze presentano caratteristiche proprie che possono arrecare pregiudizio alla salute umana e l’ambiente.

Secondo la normativa le sostante monometriche sono un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione. Tali sostanze devono essere registrate mentre i polimeri dovrebbero essere esentati dalla registrazione e dalla valutazione “finché non sia possibile determinare in modo praticabile ed economicamente efficiente” (sulla scorta di criteri tecnici consolidati e di criteri scientifici di comprovata validità) quali di essi debbano essere registrati in quanto presentano rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Da un lato, l’obbligo dei fabbricanti e degli importatori di produrre dati sulle sostanze che fabbricano o importano, e di utilizzarli per valutare i rischi che le sostanze comportano e di definire e raccomandare misure appropriate di gestione dei rischi conferma l’obbligo di registrazione delle sostanze fabbricate o importate senza distinzione.

Dall’altro, la disposizione “Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di preparati”, mette in evidenza un principio generale di registrazione e non di esenzione. Un obbligo di registrazione che concerne qualunque tipo di sostanza fabbricata o importata nella Comunità in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno, e che si applica alle sostanze, indipendentemente dal fatto che queste siano classificate o no come pericolose (salvo espressa esenzione).

Di conseguenza, l’obbligo di registrazione delle sostanze monomeriche, (meno numerose dei polimeri), consente di conoscere non soltanto i rischi propri di tali sostanze, ma anche quelli dei monomeri ritrovati sotto forma di residui dopo la polimerizzazione o sotto forma di monomeri in seguito all’eventuale degradazione del polimero.

Ricordiamo, però che anche se i polimeri sono esentati dalla registrazione per ragioni pratiche connesse al loro numero eccessivo, questa situazione è suscettibile di riesame non appena potrà essere determinato un metodo praticabile ed efficiente in termini di costi per selezionare le sostanze polimeriche.

Del resto gli obiettivi del regolamento sono proprio quelli di cercare di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, nonché la libera circolazione delle sostanze, rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione. E l’obbligo di registrazione delle sostanze monometriche è volto a tutelare la salute umana e l’ambiente e ha lo scopo di migliorare l’informazione del pubblico e dei professionisti a valle sui rischi.

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