[27/05/2009] Rifiuti

Mescolare i rifiuti di diverso tipo è reato

LIVORNO. E’ possibile accatastare sulla stessa area produttiva diversi tipi di rifiuti con codici identificativi differenti? E se esiste un’autorizzazione per gestire un certo tipo di rifiuti come quelli ferrosi, ma non per gli altri rinvenuti nella stessa area, il divieto di “miscelazione” esiste ancora?

Sì, mescolare i rifiuti di diverso tipo è reato. Perché la miscelazione è l’operazione “consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria di due o più rifiuti aventi codici identificativi diversi”. E mettere assieme due tipi di rifiuti fa si che si generi una “miscela” per cui non esiste un codice identificativo.

E’ questa la conclusione a cui è arrivata la Corte di Cassazione - sulla base dell’interpretazione del regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti – con sentenza di questo mese che ha portato alla condanna penale di un autodemolitore autorizzato alla raccolta, messa in sicurezza e demolizione di veicoli fuori uso e loro parti.

Ma non alla raccolta di vasche da bagno, termosifoni elettrodomestici e altro accatastati nella stessa area.
Un imprenditore, fra l’altro, che non era dotato di strutture necessarie per evitare la perdita di olio o liquidi sul terreno provenienti dallo smontaggio dei motori (ritrovati nell’area adibita allo smontaggio dalle forze dell’ordine).

Il Dlgs 152/06 vieta la miscelazione fra i rifiuti pericolosi (ossia quelli elencati nell’apposito allegato) e fra rifiuti pericolosi e non. Ma cosi come anche la disciplina precedente (Decreto Ronchi) non chiarisce in che cosa consista la miscelazione. Infatti, non esiste una definizione precisa nel decreto.

Però nell’ambito del regolamento europeo sulla spedizione dei rifiuti si parla di “miscelazione” e si stabilisce che detta miscela consiste “nei rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria di due o più tipi di rifiuti diversi quando per tale miscela non esiste una voce specifica negli allegati II, IIIB, IV e IV A”. Ed è proprio da qui che la Corte trae una definizione e in un certo senso colma una lacuna del nostro ordinamento.

Secondo la Corte infatti, la definizione del regolamento europeo può in via analogica essere applicata anche alla normativa generale sui rifiuti e quindi la miscelazione “potrebbe essere definita come l’operazione consistente nella mescolanza,volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo”.

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